Infortunio del Lavoratore Interinale con Mansioni di Letturista: Obblighi di Formazione
La recente sentenza della Cassazione Penale, Sezione Quarta, emessa il 13 febbraio 2024 (n. 6301), ha trattato un caso di infortunio sul lavoro che ha coinvolto un lavoratore interinale con mansioni di letturista. Questa decisione ha posto l’accento sugli obblighi di formazione, ribadendo quanto siano cruciali la formazione, l’informazione e l’addestramento per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il caso ha avuto origine da un incidente avvenuto ad Aosta il 16 ottobre 2018. Un lavoratore interinale, assunto da circa un mese come letturista, ha subito un grave infortunio. Durante una verifica di lettura di un contatore, operando insieme a un collega più esperto, si è schiacciato un dito con il coperchio di un tombino. Le lesioni sono state così gravi da comportare l’amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra. A seguito di questo incidente, l’amministratore unico e legale rappresentante della M.P.S. Multiutility Public Solutions Srl è stato condannato per negligenza in base all’art. 590 del codice penale.
Il 28 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Aosta, condannando il datore di lavoro per non aver fornito una formazione adeguata al lavoratore, in violazione dell’art. 2087 del codice civile e della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare l’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’azienda ha quindi presentato ricorso in Cassazione, articolando sei motivi di impugnazione: 1) abnormità del comportamento del lavoratore: la difesa ha sostenuto che l’infortunio fosse dovuto a un comportamento abnorme del lavoratore, interrompendo così il nesso causale con l’omissione del datore di lavoro; 2) rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria: si è contestato il rigetto dell’istanza di riassunzione della prova dichiarativa; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante: si è lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 del codice penale; 4) sussistenza della circostanza aggravante: la difesa ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.; 5) inapplicabilità dell’art. 593 del Codice di Procedura Penale: si è contestata l’inapplicabilità dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.
La Suprema Corte ha accolto solo il terzo motivo del ricorso, rigettando gli altri. La sentenza ha ribadito l’importanza della formazione specifica, che deve essere fornita da soggetti qualificati, distinguendola chiaramente dall’informazione e dall’addestramento. La formazione non può essere sostituita da una semplice trasmissione di conoscenze tra colleghi. La Cassazione ha sottolineato che una corretta formazione avrebbe potuto evitare l’infortunio, insegnando al lavoratore a mantenere la distanza adeguata durante l’apertura dei tombini.
La Corte ha escluso che la condotta del lavoratore fosse abnorme e tale da interrompere il nesso di causalità con l’evento lesivo. Ha chiarito che la normativa sulla prevenzione infortuni mira a proteggere i lavoratori anche da comportamenti colposi o imprudenti, e che la condotta del lavoratore deve essere valutata nell’ambito del rischio che il datore di lavoro è chiamato a gestire.
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso, affermando che la rinnovazione dell’istruttoria è necessaria solo per prove dichiarative decisive. Nel caso in questione, le testimonianze non erano state considerate decisive per ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado.
La sentenza della Cassazione Penale n. 6301 del 2024 è un importante richiamo agli obblighi di formazione e informazione che i datori di lavoro devono rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori. La decisione ribadisce la responsabilità del datore di lavoro nell’assicurare che i lavoratori ricevano una formazione adeguata, specifica e fornita da soggetti qualificati, come previsto dalla normativa vigente.