Infortunio in itinere
Cos’è l’infortunio in itinere?
Si definisce infortunio in itinere l’infortunio occorso ai lavoratori che muovendosi su strada compiono il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale).
Ricade in questo ambito l’incidente stradale che accade al lavoratore che usa un mezzo privato per recarsi dalla propria abitazione alla sede del lavoro o per tornare dallo stesso
In quali casi scatta la tutela INAIL?
L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 chiarisce che per gli infortuni in itinere l’INAIL estende la sua tutela anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, ovvero se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Non sono indennizzabili gli infortuni causati da:
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- mancanza della prescritta abilitazione di guida;
- violazione del codice della strada da parte del conducente (rischio elettivo).
Comunicazione dell’infortunio in itinere, cosa fare?
In caso di infortunio in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’Ospedale più vicino;
- rivolgersi al proprio medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio. Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta conseguente all’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).