Indicazioni utili ad individuare i locali di pubblico spettacolo e requisiti normativi
Per locali di pubblico spettacolo si intendono tutte quelle attività ove vi sia presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, intrattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:
– un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
– un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
– locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.
Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell’attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l’area sia delimitata,l’accesso sia controllato e sia possibile determinare l’affollamento in ogni momento . Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Per quanto riguarda la vigilanza antincendio vi è l’obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18 ( a titolo oneroso); inoltre il D.M. 19.08.1996 prevede che il titolare dell’attività di Pubblico Spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio od altro pericolo possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza.
Ai sensi dell’art. 18 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve: “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.