Imprese familiari e Piano Operativo di Sicurezza
La commissione per gli interpelli nel mese di Giugno ha risposto ad alcuni quesiti, tra i quali uno riguarda la corretta interpretazione dell’art. 96 del D.lgs. 81/08 ove viene indicato che anche le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono produrre un Piano Operativo della Sicurezza secondo quanto indicato nell’allegato XV del d.lgs. 81.
La commissione indica che il POS predisposto dalle imprese familiari deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.
Si ricorda che l’impresa familiare sussiste quando un familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa, salvo che sia configurabile un diverso rapporto (art. 230-bis codice civile). Infatti, la collaborazione dei familiari all’impresa potrebbe configurarsi come rapporto di lavoro subordinato o come partecipazione a una società di fatto. L’attività lavorativa del familiare non può essere saltuaria e occasionale ma deve essere regolare e costante nel tempo. Il tipo di lavoro prestato all’impresa familiare può essere di qualsiasi natura, ma deve riguardare l’attività svolta dall’impresa. Possono partecipare all’impresa familiare solo i familiari più stretti dell’imprenditore: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni), persone affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore).