Responsabile dei lavori: requisiti, nomina, rischi
- In merito alla gestione degli aspetti tecnici e professionali inerenti la sicurezza nei cantieri, la legge italiana prevede l’indicazione di una figura di riferimento che possa occuparsi di tali attività durante l’esecuzione di determinati lavori in ambito edilizio.
Spesso, infatti, il committente non ha gli strumenti e le competenze necessari per assumersi tali responsabilità, per questo motivo procede alla nomina di una persona in grado di svolgere i compiti previsti ai sensi del d. lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il quale fa esplicito riferimento al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni): si tratta del responsabile dei lavori.
Premesso che, in mancanza di questa nomina (non obbligatoria per legge), il responsabile dei lavori coincide con il committente stesso, vediamo in questo approfondimento in quali casi conviene nominare questa figura e di cosa si occupa esattamente.
Il responsabile dei lavori può essere il committente o una figura esterna
La legge prevede degli obblighi del committente nei lavori privati, in modo da promuovere una maggiore sicurezza nell’ambiente di lavoro, in particolare nei cantieri edilizi.
Uno di tali adempimenti orientati alla sicurezza riguarda la nomina del responsabile dei lavori. Su tale aspetto si è espressa anche la Cassazione con una sentenza del 10 giugno 2008, confermando la centralità di questa figura in relazione alla gestione della sicurezza nei cantieri.
Inoltre, è stata confermata la piena responsabilità del soggetto per tutti quegli aspetti relativi al piano di sicurezza per i lavoratori, nonché l’importanza del contributo che un responsabile dei lavori esperto e formato può fornire per la prevenzione dei rischi e degli infortuni.
La più recente delle sentenze della Corte della Cassazione (2009), ha stabilito che il committente è esonerato dalle proprie responsabilità se ha conferito una delega al responsabile dei lavori, che deve avere per oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche.
Ad ogni modo, il committente può ricoprire la figura del responsabile dei lavori, qualora ritenga di essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere questa attività.
Il responsabile dei lavori può essere l’impresa esecutrice?
Secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 81/08, la figura del responsabile dei lavori dev’essere diversa dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, quindi deve trattarsi di un soggetto terzo e differente dall’azienda che realizza di fatto l’opera.
Ciò è necessario per non identificare nello stesso soggetto il controllante e il controllato, al fine di garantire una maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione della sicurezza all’interno dei cantieri commissionati dal committente.
Quando occorre nominare il responsabile dei lavori (81/08)?
Ci sono diversi casi in cui è opportuno nominare un responsabile dei lavori per la sicurezza nei cantieri edili, in luogo della figura del committente responsabile.
Quelli principali sono due:
- mancanza di competenze e requisiti professionali da parte del committente necessari per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
- opere commissionate da più di un committente che richiedono una figura di riferimento esterna per la gestione della sicurezza nei cantieri.
La nomina va effettuata in forma scritta e dev’essere sottoscritta dalle parti interessate. Inoltre, è importante che sia possibile attestarne la data certa. È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega, altrimenti il committente continuerebbe ad essere la figura responsabile, nonostante la nomina.
Tuttavia, bisogna fare una distinzione tra committente privato e pubblico: mentre il primo può nominare il responsabile dei lavori che ritiene più opportuno, il secondo è vincolato alla nomina del Responsabile del Procedimento.
In entrambi i casi, l’esonero per il committente dalle incombenze previste dalla normativa di riferimento non implica la mancanza totale di responsabilità da parte del committente. Infatti, nella scelta del responsabile deve comunque rispondere per culpa in eligendo, mentre nel controllo della sua attività risponderà per culpa in vigilando.
I requisiti del responsabile dei lavori
La legge individua in questa figura una persona fisica che è tenuta a rispettare degli obblighi, la cui mancata osservanza comporta anche delle sanzioni a livello penale.
Tuttavia, non sono richiesti titoli e qualificazioni specifiche che abilitino allo svolgimento di tale funzione. Pertanto, il responsabile dei lavori può essere ogni persona in possesso di una formazione tecnica per la gestione dei lavori nell’edilizia privata e pubblica, indispensabile per ricoprirne il ruolo.
Il possesso dei requisiti e delle competenze di tipo tecnico-professionale deve essere accertato dal committente responsabile per conto delle imprese esecutrici, ove possibile preventivamente rispetto alla nomina.
Chi è il responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori ha il compito di garantire la protezione dei lavoratori e la prevenzione di situazioni di emergenza. Può trattarsi sia di un esperto all’interno del personale amministrativo, sia di un lavoratore autonomo legato da un contratto di tipo professionale.
Fino al 20 agosto 2009, il responsabile dei lavori doveva coincidere con la figura del progettista, per quanto riguarda la fase di progettazione dell’opera, oltre a possedere i requisiti del direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
Non si esclude che il ruolo di responsabile dei lavori possa essere ricoperto da una persona giuridica (o da un ente collettivo): in questo caso il consiglio è individuare delle persone fisiche che, in caso di mancata osservanza della legge, sarebbero sanzionabili come se la figura fosse ricoperta da una singola persona fisica.
Va comunque ricordato che nell’ambito dei lavori pubblici non è consentita questa possibilità.
Il responsabile dei lavori non va confuso con il direttore dei lavori, una figura che si occupa del coordinamento dei lavori ed è regolata dalle nuove norme definite dal Codice Appalti e dalle linee guida ANAC.
Si tratta di colui che ha il compito di sorvegliare i lavori e assicurarne la corretta esecuzione, inoltre è incaricato della vigilanza degli impianti come previsto dal progetto e dal piano di sicurezza.
Il responsabile dei lavori, dunque, deve verificare che tutti i compiti attribuitigli vengano svolti in maniera precisa e accurata.
I compiti del responsabile dei lavori
Dal momento in cui è nominato il responsabile dei lavori, il committente è esonerato da quegli obblighi che sono strettamente legati a questa figura.
I compiti del responsabile dei lavori sono diversi, dalla nomina di due figure importanti per il cantiere, a una serie di adempimenti e controlli documentali obbligatori.
La nomina dei coordinatori per la sicurezza
Cosa deve fare il responsabile dei lavori tra i suoi primi compiti una volta incaricato dal committente?
Prima di tutto, deve nominare due figure specifiche:
- il coordinatore per la sicurezza relativo alla fase di esecuzione del progetto;
- il coordinatore per la sicurezza inerente la fase di progettazione dell’opera.
Una volta assegnati questi incarichi, il responsabile comunica le nomine alle imprese a cui sono stati affidati i lavori e a quelle esecutrici, nonché a ciascun lavoratore autonomo. Inoltre, ha il compito di verificare che i loro nomi siano ben leggibili nei cartelli del cantiere.
Ciascun coordinatore della sicurezza svolge poi il suo compito autonomamente. Non è esclusa, ma è anzi auspicata, la possibilità della cooperazione tra i due coordinatori della sicurezza sotto la direzione del responsabile dei lavori.
Gli accertamenti documentali
Una volta identificata l’impresa appaltatrice, prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è accertare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo tutti i documenti previsti dal comma 9 dell’art. 90 e dall’allegato XVII del T.U. sulla sicurezza.
Il responsabile dei lavori ha l’obbligo di fare una valutazione sulla regolarità contributiva e su quella previdenziale delle imprese affidatarie. Tra gli adempimenti c’è innanzitutto quello del DURC, il certificato di iscrizione alla CCIAA, fino alle dichiarazioni all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Inoltre, il responsabile dei lavori deve verificare, nei cantieri con un numero di operai giornalieri inferiore a 200, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi. Alle imprese esecutrici deve fare richiesta di una dichiarazione dell’organico medio annuo con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate, oltre che all’INPS e all’INAIL, anche alle casse edili.
Infine, ha il compito di trasmettere all’amministrazione concedente una copia della notifica preliminare prima dell’avvio dei lavori.
Il responsabile dei lavori deve procedere alla verifica delle misure di tutela generali, previste dal decreto legislativo 81/0 in due particolari momenti:
- all’atto della previsione di durata dei lavori;
- nella fase delle scelte organizzative, tecniche e architettoniche.
Prima dell’inizio dei lavori, il responsabile dei lavori ha l’obbligo di trasmettere all’ASL locale, oltre che alla Direzione Provinciale del lavoro, una documentazione essenziale: si tratta della notifica preliminare che deve contenere diverse informazioni, tra cui:
- indirizzo del cantiere;
- dati relativi al committente;
- tipo dell’opera;
- data presunta d’inizio dei lavori;
- durata presunta dei lavori;
- numero massimo (presunto) di dipendenti sul cantiere.
Ne consegue che il responsabile dei lavori deve svolgere compiti e funzioni determinanti per la buona riuscita di tutte le fasi dei lavori. Tutto ciò è necessario, dato che il rischio di infortunio è alto specialmente quando si lavora in cantieri temporanei.
Cosa rischia il responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori, una volta che ha ricevuto la nomina, deve ottemperare a tutti gli obblighi in capo al committente. Come previsto dall’articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, dopo la nomina il committente è esonerato dalle responsabilità strettamente legate all’incarico conferito.
Gli obblighi specifici del responsabile dei lavori dipendono dai contenuti della nomina conferita dal committente, quindi possono variare, ad ogni modo sono dettagliati all’interno dell’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006.
Tra i rischi legati allo svolgimento dell’attività di responsabile dei lavori ci sono anche sanzioni civili e penali, a seconda del tipo di negligenza e alla gravità del fatto occorso.
Per questo motivo, è importante che la figura del responsabile dei lavori sia ricoperta da una persona competente e qualificata, consapevole degli adempimenti e delle responsabilità di questo ruolo.
Non è raro, infatti, che alcuni professionisti siano tentati di assumere l’incarico del responsabile dei lavori, senza essere totalmente consapevoli dei rischi che comporta questo conferimento. I numerosi obblighi e la delicatezza dei compiti a cui è tenuto il responsabile dei lavori, richiedono invece il possesso di determinati requisiti e una certa esperienza.
È il caso degli amministratori di condominio, a cui viene chiesto da parte dell’assemblea condominiale di assumere l’incarico di responsabile dei lavori per gli interventi legati al Superbonus 110%.
La tentazione di ottenere un compenso aggiuntivo da parte degli amministratori, mentre i condomini possono detrarne il compenso inserendolo nell’incentivo, non deve portare alla sottovalutazione del ruolo di responsabile dei lavori in termini di responsabilità civile e penale.
Responsabilità dell’appaltante nei lavori di ristrutturazione domestica
Un caso particolarmente comune di lavori riguarda gli interventi di ristrutturazione di un condominio o una casa, come i lavori di manutenzione o per aumentare la sicurezza antincendio. Ci si è spesso chiesti a chi sono attribuite le responsabilità in caso di infortuni degli operatori della ditta in appalto.
Una sentenza della Cassazione ha stabilito che è il committente a essere responsabile, tranne i casi in cui siano richieste competenze tecniche specifiche per l’adozione delle precauzioni nel cantiere.