Il nuovo DPCM del 2 marzo 2021: principali aspetti e novità
Ricordiamo che il nuovo DPCM del 02/03/21 ha applicabilità dal 6 marzo 2021 ed è efficace fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17), inoltre ricordiamo che il presente decreto sostituisce il DPCM del 14 gennaio 2021.
L’articolo 57 del nuovo DPCM 02/03/2021 ricorda che, le ordinanze del Ministro della salute del 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.
Le più importanti novità del nuovo decreto riguardano:
Le regole della ZONA BIANCA
Il Ministro della salute con relativa ordinanza dichiara che sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, quelle in cui nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III” (Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla) “relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.
Si sottolinea che in ogni caso nelle zone bianche se viene prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla si continuano ad applicare le misure anti-contagio generali (uso di mascherine chirurgiche, distanziamento interpersonale, …) e i vari protocolli di settore.
Si fa presente inoltre che in zona bianca “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.
Quali sono le limitazioni alle attività lavorative ?
Per quanto concerne le attività di commercio in zona gialla e in zona arancione le attività al dettaglio possono essere svolte “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”; si conferma che nelle giornate festive e prefestive “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.
Nella zona rossa è confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”. Sono poi chiusi “i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.
Una novità del nuovo Dpcm risulta essere per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma si conferma il divieto per la consumazione sul posto. Le attività di consumazione sul posto come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” in zona gialla, e si conferma, in zona arancione e rossa come bar e ristoranti debbano rimanere chiusi, con eccezioni inerenti la consegna a domicilio e asporto che rimangono consentite.
Novità riguardano le attività culturali che nelle zone gialle avranno la possibilità di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, sarà prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi dei musei e anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento, a riguardo di questi requisiti per garantire la sicurezza del pubblico, L’articolo 15 indica la capienza consentita “non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Si conferma la proroga di chiusura di palestre, piscine e impianti sciistici.
Ricordiamo che nelle zone rosse verranno sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici con alcune esclusioni individuate nell’allegato 24 come lavanderie, pompe funebri, ect.
Protocolli, formazione e lavoro agile
Nel nuovo DPCM viene confermata la validità dei protocolli condivisi anti-contagio in vigore, per quanto concerne la formazione sulla sicurezza non ci sono cambianti con riferimento all’articolo 25, comma 7 del nuovo DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, rispettando i requisiti di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL”.
Per quanto riguarda le misure presenti nei luoghi di lavoro pubblici e privati l’articolo 6 del presente DPCM indica che “nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”, sempre le pubbliche amministrazioni “assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”; l’articolo 6, comma 5 sottolinea inoltre come “è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”.