I vari passi che prevede la norma in caso di lavoratore infetto da COVID- 19
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:
– individuare la possibile fonte di esposizione.
– identificare i contatti stretti.
Qualora il caso accertato risulti occupato presso un’azienda, il personale sanitario di ATS, contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano della definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
Sorveglianza Sanitaria del medico competente: non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie.