Le fasi di valutazione del rischio
Le fasi del processo di valutazione del rischio
Il datore di lavoro è in cima all’elenco delle figure aziendali con responsabilità: egli è il primo soggetto responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori della propria azienda, sia essa privata o pubblica (comune, scuola, pubblica amministrazione, etc).
La legge ci dice che la valutazione del rischio è compito del datore di lavoro; nello specifico all’articolo 17 del Dlgs 81/08 ciò viene definito come compito non delegabile e in caso d’inadempienza, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni pecuniarie e/o penali.
Valutare i rischi non significa solamente individuare tutti i pericoli connessi all’ambiente lavorativo e le relative cause, ma è anche identificare le misure di prevenzione per ridurre o addirittura eliminare i rischi presenti per la salute e la sicurezza dei dipendenti, adottando codici di condotta e buone prassi.
Questo è il contenuto del DVR, acronimo che indica il Documento di Valutazione dei rischi, che viene elaborato dal datore di lavoro e coadiuvato da tecnici specializzati oppure, in realtà più strutturate, dall’HSE manager (Health and Safety Manager).
Tale documento è sottoscritto oltre che dal datore di lavoro, dall’ RSPP, dall’ RLS e dal medico competente, il quale dopo averne presa visione redige il protocollo sanitario.
Il DVR, come gli altri documenti inerenti alla sicurezza, deve essere presente in azienda, in formato elettronico o cartaceo, e può essere oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti (Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).
Le fasi
Nel Decreto Interministeriale del 30/11/2012, vengono introdotte delle linee guida, ossia un modello di riferimento per valutare i rischi.
Il processo può essere così sintetizzato:
- Individuazione e registrazione dei pericoli;
- Valutazione dei pericoli per determinare il livello di rischio;
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Definizione del programma di miglioramento.
Ora andremo ad analizzare nello specifico ogni fase.
- Individuazione e registrazione dei pericoli.
La prima fase di valutazione consiste nell’ individuare tutti i vari rischi connessi alle specifiche attività professionali prese in esame; per fare ciò viene spesso impiegato il cosiddetto metodo FAAPO (fattore umano, le attrezzature, l’ambiente, il prodotto e l’organizzazione) che permetta di avere una visione complessiva e dettagliata del contesto aziendale:
- fattore umano: mancanza di capacità fisiche o mentali, mancanza di conoscenze o abilità, mancanza di competenze, atteggiamento o comportamento scorretti.
- attrezzature: macchinari, attrezzature, software e hardware, tavoli o sedie.
- ambiente: luce, rumore, clima, temperatura, vibrazioni, qualità dell’aria o polvere.
- prodotto: sostanze pericolose, carichi pesanti e oggetti affilati o caldi.
- organizzazione: disposizione del luogo di lavoro, compiti, orario di lavoro, pause, turni, formazione, sistemi di lavoro, comunicazione, lavoro di squadra, contatto con visitatori, sostegno sociale o autonomia.
Dopo il sopralluogo e la relativa analisi dei possibili eventi dannosi, vengono individuati i seguenti rischi:
Rischi per la sicurezza: rischi responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ossia di danni o menomazioni fisiche subite dai lavoratori.
Si tratta, dunque, di rischi legati a carenze strutturali (impianti, servizi, accessibilità, etc), carenze di sicurezza e funzionalità di macchine e attrezzature, rischi dovuti alla manipolazione di sostanze definite pericolose dal regolamento CE n. 1272/2008, rischi dovuti alla carenza di sicurezza dell’impianto elettrico, rischio incendio ed esplosione.
- Rischi per la salute: rischi responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico (insorgenza di malattia) del personale che svolge lavorazioni che comportano l’emissione di fattori ambientali di rischio di natura chimica, fisica e biologica.
Si tratta del rischio chimico, del rischio biologico (haccp, formaldeide, legionella, covid19, etc), rischi fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, radiazioni, microclima, illuminazione, etc), stima della concentrazione di amianto.
- Rischi trasversali o organizzativi: rischi legati al rapporto fra il lavoratore e l’organizzazione del lavoro, hanno conseguenze sia dal punto di vista psicologico che fisico.
Si tratta di rischi dovuti all’organizzazione del lavoro come la movimentazione manuale dei carichi, problemi legati alla postura e l’uso del videoterminale, a fattori psicologici, a fattori ergonomici, a condizioni di lavoro difficili, stress lavoro-correlato.
- Valutazione dei pericoli per determinare il livello di rischio.
Dopo aver individuato i rischi presenti, si procede al calcolo del rischio.
Nel Dlgs 81/08 il rischio viene definito come “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
Il rischio dipende matematicamente da due elementi:
1 – GRAVITA’ del danno che il pericolo può causare
2 – PROBABILITA’ che il suddetto danno si verifichi.
Nello specifico, per ogni pericolo individuato si prende in considerazione:
- la probabilità che si verifichi;
- la gravità dell’eventuale danno associato;
- la frequenza e la durata dell’esposizione;
- i lavoratori esposti.
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Dopo aver analizzato quali siano le tipologie ed i livelli di rischi presenti nelle fasi precedenti,
è necessario elaborare delle soluzioni per poter mitigare i rischi, vengono quindi individuate:
- le misure di prevenzione, ossia le azioni atte ad attenuare quanto più possibile o addirittura eliminare il rischio.
Tra queste vi sono la riorganizzazione degli ambienti e dei sistemi di lavorazione, la sostituzione di ciò che può essere fonte di pericolo come ad esempio un macchinario obsoleto, l’utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse in modo adeguato, la formazione dei lavoratori, la riduzione delle sostanze chimiche nell’ambiente di lavoro, la sorveglianza sanitaria, la manutenzione degli impianti.
- Le misure di protezione, ossia l’insieme delle operazioni finalizzate a limitare le conseguenze di un evento dannoso, dal momento in cui l’evento dannoso si sia verificato.
Esempio di queste misure sono i DPI e i DPC (dispositivi di protezione individuale e collettiva), le vie d’uscita, l’utilizzo di estintori o altri dispositivi di spegnimento in caso di incendio, impianti di rilevazione di fumo, la segnaletica.
Si ricorda che una delle regole cardine della sicurezza è il fatto che la prevenzione abbia sempre priorità sulla protezione.
- Piano di miglioramento.
I datori di lavoro e i dirigenti, con il coinvolgimento dei dipendenti, mettono in atto degli interventi in base a quanto emerso dall’analisi ed attuano procedure e relative verifiche regolari, con modalità stabilite, per verificare i progressi e stabilire un piano di miglioramento.
Vengono inoltre definiti dei criteri aziendali per il monitoraggio e la revisione delle misure. Questo processo non ha fine, bensì evolve nel tempo in funzione dei cambiamenti messi in atto nell’ambiente di lavoro in questione.
Nella normativa ISO 31000 (“Risk management Principles and guidelines”), che fornisce un quadro di riferimento per la gestione del rischio con un approccio sistematico e strutturato, uno dei punti cardine è il “Continuous risk assessment”, ossia un costante monitoraggio delle situazioni per poter sempre migliorare la gestione dell’azienda e dei suoi dipendenti.