Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero
La Circolare del Ministero della Salute n. 42957 del 23 settembre 2021 riguarda l’equivalenza dei vaccini somministrati all’estero ai fini del rilascio della certificazione verde.
Facendo seguito alle circolari prot. n° 9662-26-07-2021-DGSISS, prot. n° 34414-30/07/2021-DGPRE e prot. n° 35209-04/08/2021-DGPRE, e visto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull’infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, si enunciano le validità delle somministrazioni effettuate all’estero dei vaccini anti COVID-19.
I seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:
- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea;
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
Essi sono considerati validi per il rilascio della Certificazione verde COVID-19, a favore di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero.
Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, dopo la somministrazione di uno dei vaccini sopra indicati o autorizzati da EMA, risultano equipollenti alla certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE), per le finalità previste dalla legge.
Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo;
Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue sopra indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.