Documento di nomina del Responsabile di sicurezza
Con sentenza n. 15028 del 1 aprile 2014, la Cassazione sancisce che, il documento di nomina del Responsabile di sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, deve risultare da atto scritto avente data certa.
È inoltre necessario che il delegato, sia in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche e che abbia anche effettivi poteri di decisione e di spesa necessari alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Nella sentenza n. 15028 del 1 aprile 2014 si dibatteva sulla pena da corrispondere al datore di lavoro, per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro, a seguito dell’incidente occorso ad un lavoratore che operava in un cantiere su ponteggi privi di parapetto.
La vicenda ricostruita dalla Corte è la seguente:
– il ponteggio era costituito da due cavalletti della misura di mt. 1,80×1.80 su cui era poggiata una sola trave della lunghezza di soli cm. 50 ed era posto ad un’altezza di mt. 1,80 da terra;
– il parapetto predisposto per il ponteggio non era stato montato, né vi erano altre forme di protezione;
– il lavoratore si trovava sul ponteggio intento a disarmare una tavola del solaio mediante l’utilizzo di un piede di porco ed era in seguito caduto dal ponteggio.
La stessa Corte, citando la sentenza della Cass. pen. Sez. IV, n. 8978 del 20.5.1987, riporta che “La disposizione dell’art. 16 d.p.r. 164/1956 – che impone l’allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo – va intesa in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore”. Tale interpretazione (seguita dalla Corte) si riferisce strettamente al dato letterale della norma, secondo il quale le opere provvisionali per i ponteggi sono prescritte per qualsiasi lavoro che venga “eseguito ad un’altezza superiore a 2 mt.”(art. 16 D.P.R. 164/56) e, cioè, deve essere prevista e computata, ai fini della predisposizione dell’opera provvisionale del parapetto, oltre all’altezza alla quale è posto l’impalcato dall’eventuale piano di appoggio e all’altezza di quest’ultimo dal piano di terra o di calpestio, anche la statura dell’operatore e, comunque, deve essere considerata l’effettiva altezza alla quale viene eseguito il lavoro in quota, che, nella fattispecie, si svolgeva a ben mt. 3,60 dal suolo.
Per quanto riguarda le responsabilità dell’infortunio, la Corte riconosce che la delega di funzioni – ora disciplinata dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza (d. Lgs. 81/2008) – non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, benché tale obbligo di vigilanza riguardi principalmente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo (Cass. pen. Sez. IV, n. 10702 dell’1.2.2012). Inoltre, il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza non esonera del tutto il datore di lavoro dall’obbligo di adeguata informazione dei rischi connessi ai lavori in esecuzione (Cass. pen. Sez. IV, n. 44977 del 12.6.2013).
Ad ogni modo, la nomina del delegato deve risultare da atto scritto avente data certa onde poter verificare l’effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell’infortunio e deve essere necessariamente accettata, per iscritto, da parte del delegato che, se interviene in un momento successivo a quello della predisposizione dell’atto di delega, comporta lo spostamento alla data dell’accettazione (che deve quindi essere contestualmente indicata) della validità della delega stessa.
Secondo la Corte, nel caso in esame non risultano rispettate nemmeno le formalità previste per il conferimento della valida delega sopradescritta e cioè la dimostrazione che il delegato fosse soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa.
Inoltre, non sarebbe stato verificato in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa relativamente alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Nel caso in questione, la Corte non ha ritenuto che il datore di lavoro fosse esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del lavoratore poiché al delegato non erano stati concretamente conferiti reali poteri di intervento.
Per quanto sopra il ricorso è stato rigettato dalla Corte.