Nuova Definizione di Lavoratore D.Lgs. 81/08
- Le definizioni di lavoratore nei D. Lgs. 626/94 e 81/08
- Tipologie nuove e confermate di lavoratori
- Il lavoratore e i tipi di contratto
A seguito dell’emanazione del D. Lgs. 81/08, il Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, è cambiata in modo significativo anche la definizione di lavoratore che tale legge comporta, accogliendo i contributi e le spinte delle recenti normative europee.
La nuova definizione coinvolge l’attività lavorativa sia di imprenditori e liberi professionisti che del lavoratore subordinato, sia del pubblico che del privato. Inoltre, riguardo alle tipologie di lavoratori e di contratti, ne ribadisce alcune tra quelle già presenti nel precedente decreto, ma ne individua anche altre di nuove.
Le definizioni di lavoratore nei D. Lgs. 626/94 e 81/08
Il D. Lgs. 626/94 definiva (all’art. 2 comma 1 lettera a) il “lavoratore” come la “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”.
La Legge 81/08 estende tale definizione e recita (sempre all’art. 2 comma 1 lettera a): “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Di conseguenza, è confermato che il concetto di occupazione individuato dalla legge ai propri fini si estende sia al personale impiegato in rapporti di subordinazione (in altre parole al lavoratore dipendente) sia al lavoratore indipendente o autonomo, ivi compresi i datori di lavoro e i relativi soci, nonché a quei soggetti che lavorano senza retribuzione (quali apprendisti, stagisti, tirocinanti).
Inoltre, il Testo unico specifica anche che la tutela del lavoratore si estende sia al settore pubblico che a quello privato, facendo dunque dipendere la normativa sulla sicurezza non dal tipo di rapporto di lavoro, ma esclusivamente dalle condizioni lavorative stesse.
Tipologie nuove e confermate di lavoratori
Successivamente, la nuova definizione specifica alcune tipologie di lavoratori non presenti nel D. Lgs. 626/94:
- “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;
- “il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266”;
- “i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile”;
- “il volontario che effettua il servizio civile”;
- “il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni” (lavoratori socialmente utili);
- “l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile”.
Tali inclusioni sono volte a specificare ulteriormente la definizione di “lavoratori senza retribuzione” indicata nell’articolo 2, includendo appunto nella categoria tutti i volontari dei diversi servizi, gli apprendisti e gli stagisti, nonché i lavoratori che si occupano di mansioni di pubblica utilità.
Conferma inoltre alcune tipologie di lavoratori già incluse nel D. Lgs. 626/94, vale a dire:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività,
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari “e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
È poi l’articolo 3 (Campo di applicazione) a fornirci ulteriori precisazioni:
- escludendo i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- escludendo l’insegnamento privato supplementare;
- escludendo l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Il lavoratore e i tipi di contratto
Nonostante la vocazione universalistica del D. Lgs. 81/08, sussistono comunque alcune particolarità in base al tipo di contratto sottoscritto dal lavoratore, che possono riguardare sia gli obblighi di prevenzione e protezione in generale, sia l’applicazione o meno di specifiche disposizioni legislative.
Passiamo dunque in rassegna, sempre dall’articolo 3, alcune previsioni particolari e specifiche per alcune tipologie contrattuali:
- Contratto di somministrazione di lavoro. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.
- Distacco del lavoratore. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
- Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi. Le disposizioni del D. Lgs 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
- Lavoratori a domicilio. È fatto obbligo al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori, fornire loro i DPI. Le eventuali attrezzature fornite devono essere conformi al titolo III del Decreto. Queste disposizioni sono valide anche per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
- Telelavoro:
- si applica titolo VII (VDT);
- le attrezzature fornite devono essere conformi titolo III;
- il datore di lavoro deve fornire informazioni circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i lavoratori applicano le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i RLS e autorità competenti hanno accesso a luoghi di lavoro (con limiti da norme e contratti e previo consenso del lavoratore);
- il lavoratore può chiedere ispezioni;
- il datore di lavoro deve prevenire l’isolamento del lavoratore.
Segnaliamo infine un nuovo obbligo a carico dei lavoratori come da art. 20 comma 3:
“I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.