Direttiva UE 2018/957 su distacco dei lavoratori per prestazioni di servizi
La Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del consiglio del 28 giugno 2018 apporta delle modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.La Direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.
La Direttiva rafforza, in sostanza, la precedente disciplina, riconfermando la garanzia di un salario minimo, di un periodo minimo di riposo e di lavoro, di un congedo annuale retribuito, di parità di condizioni per l’esercizio del lavoro interinale, della sicurezza e della salute dei lavoratori e, infine, della parità di trattamento tra uomini e donne.
Il principio fondamentale che ispira la modifica è sempre quello della parità di trattamento tra lavoratore distaccato e lavoratore “locale”. Gli Stati membri saranno obbligati ad applicare ai lavoratori distaccati le stesse regole che si applicano ai lavoratori “locali”, indipendentemente dalla legge che regola il rapporto di lavoro, e ciò non solo in riferimento alle disposizioni normative, ma anche in riferimento al contratto collettivo, a prescindere dal settore di mercato. La Direttiva prevede, infine, la diminuzione da 24 mesi a 12 mesi del periodo massimo di distacco. Dopo i 12 mesi (estendibili a 18 con notifica motivata del prestatore di servizi) al lavoratore distaccato verranno applicate le condizioni di lavoro e di occupazione previste dallo Stato membro ospitante.
L’entrata in vigore di tale disciplina non è immediata; infatti, gli Stati membri UE dovranno adeguare le normative nazionali entro il 30 luglio 2020. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.