Obbligo Formazione Diisocianati: Nuova Normativa
Il 24 febbraio è entrata in vigore la prima parte della restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, che riguarda i prodotti a base di diisocianati.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti) o di componentistica per l’automotive.
A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
- il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
L’etichetta dei prodotti coinvolti deve dunque risultare già conforme al nuovo requisito, su tutti i livelli di distribuzione; stante il tempo di adeguamento già deciso dal momento dell’introduzione della restrizione, non sono previste deroghe nemmeno relativamente alle cosiddette “scorte di magazzino”.
Oltre ai suddetti obblighi per i produttori e i distributori di sostanze contenenti diisocianati, seguirà quello per gli utilizzatori che consiste in una specifica formazione a scadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023 e che prevede un modulo di formazione generale col seguente schema:
a) formazione generale, anche on line, riguardante:
– chimica dei diisocianati;
– pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
– esposizione ai diisocianati;
– valori limite di esposizione professionale;
– modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
– odore come segnale di pericolo;
– importanza della volatilità per il rischio;
– viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
– igiene personale;
– attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
– rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
– rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
– sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
– ventilazione;
– pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
– smaltimento di imballaggi vuoti;
– protezione degli astanti;
– individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
– sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
– sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
– ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
– manutenzione;
– gestione dei cambiamenti;
– valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
– rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
– eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
– applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
– manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
Da valutare in seguito a cura del datore di lavoro se la formazione dovrà essere integrata con addestramento “on the job” direttamente in cantiere o sul luogo di lavoro.
Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.