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Deroga all’uso di locali interrati o seminterrati quali luoghi di lavoro
In data 23 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 5/2015 in risposta al quesito relativo all’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sui locali interrati e seminterrati, posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il C.N.I. chiedeva conferma in merito alla corretta interpretazione dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, si riprende l’art. 65, commi 2 e 3 del Testo Unico, per i quali possono essere destinati al lavoro (in deroga) locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).
Si fa riferimento, inoltre, al potere attribuito all’organo di Vigilanza, relativo a disporre un atto autorizzativo per rimuovere i limiti posti dall’ordinamento per l’utilizzo di tali locali: tale intervento deve essere effettuato previa verifica delle compatibilità con la salute e sicurezza dei lavoratori.
Detto ciò, la Commissione ribadisce che l’autorizzazione deve essere rilasciata nel momento in cui le lavorazione non diano luogo ad esposizione di agenti nocivi; devono essere assicurate le idonee condizioni microclimatiche, di illuminazione e ventilazione senza dimenticare che anche le eventuali riduzioni delle ore di lavoro devono essere correlate alle esigenze imposte dalla norma.