Delega di funzioni e sicurezza sul lavoro
Il Ministero del Lavoro con interpello n. 7/2015 risponde ad un quesito posto dalla Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco in merito alla Delega di Funzioni in merito alla delega di funzioni. In particolare l’interpello è finalizzato a sapere se esiste l’obbligo di accettazione della Delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega.
L’istituto della delega di funzioni prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008) consente al datore di lavoro di delegare i propri obblighi – ad eccezione della valutazione dei rischi ed il relativo documento e della designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) – ad altro soggetto dotato della professionalità e delle esperienze necessarie in base alla specifica natura delle funzioni delegate. Al riguardo va premesso che l’art. 16, comma 1, del DLgs. n. 81/2008 prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
– che essa risulti da atto scritto recante data certa;
– che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
– che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
– che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
– che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Sull’ultimo aspetto è intervenuto il Ministero del Lavoro, con l’interpello 7/2015 emesso dalla Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affermando che il lavoratore individuato dal datore di lavoro non ha alcun obbligo di accettare la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 16 del DLgs. 81/2008, potendovi rinunciare.