Decreto Ministeriale n. 195 del 03/11/2017: nuovo regolamento sul regime di alternanza scuola-lavoro per gli studenti con focus sugli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
In data 21/12/2017 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale, il Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195 riguardante i diritti e i doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza. Il presente regolamento è in entrato in vigore il 05/01/2018.
La finalità del decreto è quella di regolamentare la tematica dell’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo ultimo di fornire un’opportunità agli studenti di conoscere ambiti professionali e contesti lavorativi in maniera tale di motivarli e orientarli ad effettuare scelte consapevoli per la loro prospettiva futura.
I destinatari del regolamento sono gli studenti degli istituti tecnici e professionali e dei licei coinvolti nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. Il decreto è applicabile anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati in percorsi di alternanza.
In merito agli aspetti relativi alle modalità di applicazione del D. Lgs. 81/08, il regolamento tocca svariati argomenti tra i quali: la formazione generale e specifica degli studenti, il numero ammissibile degli studenti nella struttura ospitante, la sorveglianza sanitaria e l’assicurazione INAIL.
Riguardo alla formazione nell’alternanza scuola-lavoro, deve essere stabilita come quanto segue:
– la formazione generale compete all’Istituzione Scolastica e deve essere certificata;
– la formazione specifica compete alla struttura ospitante che può, però, tramite la convenzione, delegarne la realizzazione all’istituzione scolastica. Deve essere anch’essa certificata, e la durata è stabilita in base al livello di rischio dettato nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Inoltre, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione nell’erogazione della formazione possono essere:
– stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici;
– svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti;
– promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
Per salvaguardare la salute e sicurezza degli studenti (equiparati allo status dei lavoratori dal D.Lgs. 81/08), il presente decreto ha determinato il numero massimo di studenti ammessi in una struttura. Tale numero è stato definito come una proporzione numerica studenti/tutor, in funzione della tipologia di rischio dell’attività stessa, per cui:
– per un’attività a rischio alto il rapporto deve essere 5 a 1;
– per un’attività a rischio medio 8 a 1;
– per un’attività a rischio basso 12 a 1.
Agli studenti in regime di alternanza deve essere garantita anche la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, attuabile dalle aziende sanitarie locali sotto una convenzione stabilita appunto tra quest’ultime e l’istituzione scolastica.
Infine, l’istituzione scolastica è tenuta a sottoscrivere agli studenti un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi presso l’INAIL. La copertura assicurativa deve comprendere anche attività svolte al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.