Decreto milleproroghe 2021
Il Decreto Milleproroghe 2021 (Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183) convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e in vigore dal 2 marzo 2021 reca proroga di termini legislativi in scadenza in varie materie fra le quali anche la sicurezza sul lavoro.
L’allegato 1 del Decreto Milleproroghe individua le disposizioni legislative per le quali – in base al disposto dell’articolo 19 – è disposta la proroga
- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- e comunque non oltre il 30 aprile 2021
dei seguenti punti:
- le norme transitorie relative all’uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell’ambito dell’intera collettività. Tali norme sono poste dai commi 1 e 2 dell’articolo 16 del L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni
- le disposizioni di cui all’articolo 73 del D.L. n.18 del 2020, che consente, nel rispetto di specifici criteri, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;
- l’obbligo di cui all’art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- le disposizioni di cui all’art. 90, c. 3 e 4, del decreto legge n. 34 del 2020 che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;
- al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la possibilità per il Ministero del lavoro – riconosciuta ai sensi dell’art. 100 del decreto legge n. 34 del 2020 – di avvalersi, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro ;
- le disposizioni di cui all’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020 che prevedono che le pubbliche amministrazioni ricorrono al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa vigente.
- Scivola invece direttamente al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola (era stato fissato al 31 dicembre 2021 nel testo del DL originario), nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido (era stato fissato al 31 dicembre 2019), per i quali non si sia ancora provveduto (art. 2, co. 4-septies).
Vengono inoltre prorogate:
- le disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all’espletamento delle funzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza epidemiologica (n. 9);
Il DL Milleproroghe all’articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, previa presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015:
- resistenza delle strutture al fuoco,
- reazione dei materiali al fuoco,
- compartimentazioni,
- corridoi,
- scale,
- ascensori e montacarichi,
- impianti idrici antincendio,
- vie d’uscita ad uso esclusivo,
- vie d’uscita ad uso promiscuo,
- locali adibiti a deposito.