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D.P.R. 151/2011, chiarimento su cosa si intende per “manifestazione temporanea”?

rat-playing-musical-instruments-6Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del regolamento. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011 è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

Nell’allegato I al  p.to 69 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi” si indica che “sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”. Che cosa si intende per “manifestazione temporanea“?

Riportiamo la risposta del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ad una richiesta del Comando VVF di Trapani sulla definizione di “manifestazione temporanea” dell’applicazione o meno del  D.P.R. n.151/2011.

Con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’allegato I, il legislatore ha inteso implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall’art. 9 del D.P.R. 37/98.

Il legislatore ha altresì voluto esplicitare questa direzione anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che per loro stessa natura, possono, più spesso di altre, realizzarsi con attività a carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al concetto di temporaneità, risulta palese l’impossibilità di una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della molteplicità e diversità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale per attività temporanee si possono intendere quelle contraddistinte da una breve durata e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe insensato e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, di fatto, potrebbero svilupparsi con tempistiche non compatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.