Covid-19: chiarimenti sulla tutela della malattia
L’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha offerto indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del D.L. 18/2020.
Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità di esecuzione del rapporto di lavoro alternative (quali lavoro agile o smart working, telelavoro, ecc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, nel contempo, di ridurre i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
In tale ambito, relativamente alla quarantena e alla sorveglianza precauzionale, l’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione.
In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale.
Nel messaggio, inoltre, vengono chiariti gli aspetti relativi alla quarantena per ordinanza amministrativa, alla quarantena all’estero e alla quarantena/sorveglianza precauzionale nei casi in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS), in Deroga (CIGD) o di assegno ordinario.
Il messaggio precisa che, in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di Autorità amministrative, che, di fatto, impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Riguardo la quarantena all’estero l’accesso alla tutela previdenziale è ammessa solo se proviene da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Infine, viene precisato che nel caso di lavoratore destinatario di un trattamento di Cigo, Cigs, Cigd o di assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà, che determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.