Corte di cassazione: Infortunio in itinere sussiste solo se l’uso dell’auto propria è una necessità
Il lavoratore può scegliere di recarsi al lavoro con il proprio mezzo?
Certo, ma è necessario che tale uso sia legato da un vincolo di “necessità”, che deve essere escluso in presenza di alternative possibili.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 22670/2018, a seguito di un non riconoscimento di un infortunio in itinere avvenuto con l’utilizzo della propria automobile, nonostante la gravità dell’incidente stesso.
La Corte di Appello ha ritenuto che l’alternativa all’uso del mezzo privato rappresentata dall’utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo mezzo distante circa un chilometro dal luogo di lavoro, non sia sufficiente a provare la necessità dell’utilizzo dell’automobile per il raggiungimento dell’azienda.
La Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla corte d’Appello, afferma che “è il mezzo di trasporto pubblico, lo strumento normale per la mobilità delle persone, che comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”; e conferma quindi le linee guida dell’INAIL per la valutazione giuridica degli incidenti ai lavoratori durante il tragitto casa-lavoro e viceversa.
Per definire l’indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) la necessità dell’uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
Al fine di vedersi riconosciuto l’infortunio in itinere, il lavoratore deve quindi provare, tramite specifiche allegazioni, le circostanze indicative della necessità dell’uso della vettura privata, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell’assicurato con quello di lavoro.