Coronavirus: Necessità di aggiornamento il Documento di Valutazione dei Rischi?
Il Documento di Valutazione Dei Rischi di una qualunque azienda deve essere aggiornato vista la diffusione del Corona Virus?
Partendo dal presupposto che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi professionali, con la redazione conseguente del DVR, a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa all’interno dell’organizzazione aziendale, ci si deve domandare se il rischio biologico da Corona Virus sia o no un rischio professionale.
La risposta è: dipende.
Diventa un rischio professionale per coloro che, all’interno di un’organizzazione aziendale, svolgono una mansione che determina un aumento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del rischio è legata alla mansione svolta nella specifica attività lavorativa.
Rientrano in questo caso, ad esempio, coloro che operano all’interno delle strutture sanitarie o che devono recarsi nelle zone “rosse”.
Ci rientrano anche quelle categorie di lavoratori che svolgono le attività indicate all’Allegato XLIV al D. Lgs. n° 81/2008; qui pur non essendoci la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi.
Si è di fronte, quindi, ad attività lavorative in cui è possibile il contatto con agenti biologici e pertanto queste aziende hanno l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio da agenti biologici e aggiornare, quando necessario, la stessa in quanto, la probabilità per il proprio personale di contrarre una qualunque infezione, è palesemente maggiore a causa della specifica attività svolta.
Non è un rischio professionale invece per coloro che, all’interno di un’organizzazione aziendale, svolgono una mansione che non determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione.
In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale.
Tale rischio non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata dal lavoratore o alla relativa attività lavorativa.
Ovviamente ciò non vuol dire che le aziende non debbano preoccuparsi del problema; anzi tutt’altro.
Secondo l’art. 18 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n° 81/2008 vige a carico del datore di lavoro l’obbligo informativo.
Ogni azienda quindi, con il supporto del Medico Competente (MC), dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
Tali disposizioni possano essere:
- vietare al personale di recarsi all’interno delle Aree Rosse in Italia ed effettuare trasferte di lavoro in Cina, in Corea del Sud, a Macao, a Taipei e ad Hong Kong;
- raccomandare al proprio personale di non effettuare trasferte internazionali e nazionali, con l’unica eccezione di quelle indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale;
- sospendere i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni;
- effettuare le riunioni aziendali di lavoro in videoconferenza, limitando il più possibile quelle con partecipazione fisica diretta;
- per il personale residente o domiciliato nelle Aree Rosse, l’attività lavorativa sarà svolta in modalità smart working fino a che le autorità pubbliche manterranno lo stato di isolamento;
- attività lavorativa svolta in modalità smart working anche per il personale operante in sedi dove si è venuti a conoscenza di un contatto diretto avvenuto anche in ambito extra lavorativo tra una persona della sede e persona risultata contagiata;
- sospendere gli incontri in presenza con i clienti o fornitori spostandoli sui sistemi di videoconferenza;
- nel caso in cui gli incontri in presenza siano assolutamente indispensabili con i clienti o i fornitori, il personale di questi deve:
- non essere residente o domiciliato all’interno delle Aree Rosse;
- non essere stato in contatto diretto con una persona affetta dal Corona Virus;
- non abbia ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata dal Corona Virus;
- non abbia recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
- non abbia conviventi che abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
- intensificare, mediante l’impiego di prodotti efficaci, le attività di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di aggregazione e transito di personale quali la mensa, gli spogliatoi, le aree di somministrazione di bevande e snack, l’infermeria, ecc.;
- in prossimità della mensa aziendale e dei distributori di bevande e snack, saranno installati distributori di gel igienizzanti per mani;
- il personale deputato alla distribuzione di cibo in mensa sarà dotato di idoneo equipaggiamento protettivo, provvisto di mascherina con filtro e guanti monouso;
- lavarsi le mani;
- coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
- cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
- porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
- evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali;
- nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale rimanere a casa e consultare il medico di famiglia attenendosi a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie;
- nel caso di sindrome influenzale con conclamate difficoltà respiratorie, non recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il numero emergenza 112 e seguirne le istruzioni;
- informare tempestivamente l’azienda qualora si avesse il sospetto di essere entrati in contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti del Ministero della Salute e dell’Assessorato alla Sanità della propria Regione nonché del proprio comune di residenza.
Questo è elenco di misure organizzative e procedurali diffuse dalle Autorità Sanitarie, volte a prevenire il contagio e la diffusione dello stesso più che sufficienti per soddisfare quanto richiesto per ridurre al minimo la possibilità di contagio.
Concludendo, escluse quindi le attività citate dove il rischio è di tipo professionale, non sussiste l’obbligo formale di aggiornamento del DVR.