CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AL RLS SU SUPPORTO INFORMATICO
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro circa la possibilità di consegnare copia del Documento di Valutazione dei rischi al Rappresentante dei Lavoratori unicamente su supporto informatico.
L’interpello trova il suo fondamento in 2 articoli del D.Lgs. 81/08:
– l’art. 18 comma 1 lettera o) che fa obbligo al datore di lavoro di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)”
– l’articolo 53 comma 5 dello stesso D.Lgs. 81/08 che recita:
“Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. […]”
La risposta – datata 19 dicembre 2008 – all’interpello n. 52/2008 da parte della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali colloca il dibattito ad un livello più concettuale della normativa antinfortunistica e si chiede se copia del documento di valutazione dei rischi debba essere “consegnata” o solo resa “accessibile” al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Richiamati alcuni riferimenti legislativi che accertano che il documento di valutazione dei rischi debba essere “consegnato”, la Direzione si interroga se la consegna di un PC (pc portatile connesso con la rete aziendale contenente il documento di valutazione dei rischi) al RlS risponda all’obbligo normativa di “consegna” del documento di valutazione dei rischi prima di concludere che “non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS“.