Come deve essere organizzata la squadra di emergenza pronto soccorso?
Il D.lgs. 626/94, oltre a vincolare il datore di lavoro, o un suo delegato, a prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, lo obbliga a designare preventivamente i lavoratori addetti al pronto soccorso (ex art. 4, comma 5 lettera a), sentito il parere del Rappresentante per la sicurezza, il cui numero deve essere sufficiente in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell’azienda ovvero unità produttiva. Designazione a fronte della quale il lavoratore non può opporre rifiuto, salva giustificata motivazione, in coerenza con il principio di partecipazione attiva alla prevenzione da parte di tutti i diversi “attori” del processo produttivo.
I lavoratori addetti al pronto soccorso nei luoghi di lavoro sono coloro i quali, disponendo di adeguate attrezzature nonché avendo ricevuto una specifica formazione durante l’orario di lavoro, devono gestire il primo soccorso di un collega in caso di malore o infortunio.
In data 3 febbraio 2004 è stato emanato il previsto Decreto da parte del Ministero della Salute41 che ha regolamentato le disposizioni sul pronto soccorso aziendale prevedendo una differente organizzazione dello stesso e degli interventi formativi degli addetti a seconda del gruppo di riferimento dell’azienda, classificata sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, la cui attuazione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, entro il 2 agosto 2004, il datore di lavoro, sentito il medico competente nei casi previsti, deve innanzitutto individuare, in relazione al rischio, il gruppo di appartenenza della propria azienda o unità produttiva tra i tre indicati dal Decreto: Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C, ove quest’ultimo comprende le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A. Quindi, deve assicurare, in collaborazione con il medico competente se presente, le diverse misure previste a seconda del Gruppo di appartenenza dell’azienda (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, mezzi di comunicazione, raccordo col sistema di emergenza sanitaria, ecc.), nonché garantire l’intervento formativo degli addetti. In ordine a quest’ultimo aspetto, però il decreto ministeriale prevede che i corsi ultimati in date antecedenti il 2 agosto 2004 sono comunque validi, anche se diversi per contenuti e durata da quelli indicati nel decreto, fermo restando l’obbligo di ripetere almeno ogni tre anni l’intervento formativo relativo alla capacità di intervento pratico.
La formazione degli addetti al pronto soccorso a regime, infatti, deve:
comprendere istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso;
essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, e che nello svolgimento della parte pratica il medico possa avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato;
essere ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Quanto alle definizioni dei corsi il regolamento prevede due tipologie: un corso, della durata complessiva di 16 ore, per le aziende di Gruppo A, ed un corso, della durata complessiva di 12 ore, per le aziende dei Gruppi B e C. Entrambe le fattispecie previste riportano indicazioni minime circa gli obiettivi didattici, i contenuti e la durata degli stessi corsi, così come riportato nei seguenti due prospetti.