Come deve essere l’etichetta da apporre sui prodotti alimentari?
La Direttiva 2000/13/CE prevede che siano indicati:
1. denominazione di vendita che deve comportare inoltre un’indicazione sullo stato fisico e sul procedimento di trattamento del prodotto alimentare (ad esempio: in polvere, surgelato, concentrato, affumicato, …)
2. l‘ elenco degli ingredienti preceduto da un’indicazione “ingredienti”; questi devono essere elencati in ordine decrescente di importanza ponderata
3. la quantità degli ingredienti o delle categorie di ingredienti espressa in percentuale: ciò è obbligatorio quando gli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, sono posti in rilievo sull’etichetta o sono essenziali per caratterizzare un elemento determinato
4. gli allergeni: obiettivo della direttiva è fornire ai consumatori un’informazione più completa sulla composizione dei prodotti, tramite un’etichettatura esauriente, in particolare per quanto riguarda i consumatori che soffrono di allergie o di intolleranze alimentari.
5. la quantità netta: questa indicazione deve figurare espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti
6. la data di durata minima/massima: questa data comprende il giorno, il mese e l’anno, tranne che per gli alimenti di durata inferiore a 3 mesi (sono in tal caso sufficienti il giorno e il mese), gli alimenti di durata massima di 18 mesi (sono sufficienti in tal caso il mese e l’anno) o di una durata superiore a 18 mesi (è sufficiente l’indicazione dell’anno