Collaborazione del Medico Competente
In merito alla richiesta di Istanza di Interpello n. 5 del 13 marzo 2014 a cura della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri sulla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, soprattutto riguardo alle modalità di interpretazione del termine “collabora”, la Commissione ritiene che il Medico collabori non più solo in base ad una specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, ma soprattutto sulla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Il D. Lgs. 106/2009 ha inoltre introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.
Pertanto il ruolo del Medico Competente ha assunto maggiore rilevanza, così come emerge anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 1856 del 15/01/2013, in cui si precisa che la collaborazione del Medico è espletabile mediante la sottoposizione al Datore di Lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Se adempiuti i presenti obblighi, le responsabilità ulteriori sono a carico del Datore di Lavoro inadempiente.
Il Medico competente ha in particolare due strumenti per acquisire di sua iniziativa le informazioni necessarie:
– visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il Medico Competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il Datore di Lavoro e/o con l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
– sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato 3A del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Pertanto il Medico Competente ha un obbligo di “Collaborazione” attiva, redigendo il protocollo sanitario solo a seguito di una conoscenza dei rischi presenti, oltre alla collaborazione nella valutazione dei rischi.
Qualora il Medico Competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad altro medico, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa, previa acquisizione delle informazioni necessarie da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.
Nel caso il Medico Competente non collabori attivamente vi può essere accertamento da parte dell’organo di vigilanza.
Il Datore di Lavoro è in ogni caso obbligato a richiedere la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi fin dall’inizio del processo valutativo.