Circolare sul concetto di eccezionalità del sollevamento di persone con attrezzature non previste
Il punto 3.1.4 dell’Allegato VI del D.Lgs. 81/08 recita che “il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano
prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”.
A chiarire il concetto di “titolo eccezionale”, è arrivata di recente la circolare n. 3326 del 10 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ufficializza le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Secondo la circolare, si intende “eccezionale” l’utilizzo per il sollevamento, di attrezzature non destinate a questa mansione solo e soltanto se:
- Si tratti di operare in situazioni di emergenza
- Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio
- Quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci sicurezza
La circolare conclude che “Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre”.