Circolare n. 51 del 30/12/2016 – Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
È stata pubblicata dall’INAIL la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016, per delucidare tutto ciò che concerne il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 166, ed approvato con determina del Presidente dell’INAIL dell’11 luglio 2016 n. 258.
Questo regolamento va a disciplinare il reinserimento ed integrazione lavorativa di coloro che hanno una disabilità correlata all’attività lavorativa.
Il tutto avviene attraverso l’adozione di progetti personalizzati finalizzati alla conservazione del posto di lavoro oppure alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
Il Regolamento, pertanto, in fase di prima applicazione disciplina interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, presso il datore di lavoro per il quale l’assicurato svolgeva la propria attività al verificarsi dell’evento infortunistico o del manifestarsi della malattia professionale (oppure al momento dell’aggravamento). Se non fosse possibile mantenere la stessa mansione, si dovrà procedere a ricollocare il lavoratore sempre nell’ambito della stessa azienda/datore di lavoro.
I soggetti destinatari sono tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail, che a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare il continuamento dell’attività lavorativa.
Non vengono fatte distinzioni fondate sulla natura del rapporto di lavoro né sulla tipologia di contratto. Non rientrano tra i destinatari i dipendenti delle amministrazioni statali e tutti quei i soggetti che, sebbene siano tutelati dall’INAIL, non sono direttamente qualificabili come “lavoratori”, quali ad esempio gli studenti e le casalinghe.
Il datore di lavoro per poter accedere al sostegno dell’Inail, deve possedere i seguenti requisiti:
– Essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l’iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica;
– Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
– Essere assoggettato ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva.
– Non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Gli interventi previsti per il reinserimento ed integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro sono:
– Interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
– Interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
– Interventi di formazione.
L’attuazione di questi interventi è a carico del bilancio INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Regolamento ha fissato limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile dall’INAIL:
– 95.000 euro per tutti gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
– 40.000 euro per tutti gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
– 15.000 euro per tutti gli interventi di formazione.
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento della postazione di lavoro, è garantito al datore di lavoro il rimborso del 100% dei costi degli interventi. Relativamente, invece, alla formazione, al datore di lavoro verrà rimborsato fino al 60% del costo degli interventi. A seguito dell’approvazione del Progetto il datore di lavoro, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, può richiedere alla Direzione regionale o provinciale o alla Sede regionale dell’INAIL un’anticipazione. L’anticipazione può essere richiesta per una sola volta e l’importo non può superare il 75% della spesa complessiva rimborsabile dall’Istituto.