Chiusura dell’infortunio INAIL: come fare
Chiusura dell’infortunio INAIL: come fare | Guida completa
In questa guida spiegheremo come funziona la chiusura dell’infortunio INAIL, per capire quali sono i diritti dei lavoratori e quali invece gli obblighi di legge per il datore di lavoro. In qualsiasi momento, infatti, può succedere che un lavoratore rimanga vittima di un infortunio o di una malattia professionale, risultando inabile al lavoro.
Per questo motivo i datori di lavoro devono assicurare i lavoratori presso l’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. In determinate occasioni è necessario aprire una pratica di infortunio all’INAIL, per usufruire delle indennità previste dalla legge durante il periodo di inabilità al lavoro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.
Che cos’è l’infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico causato dall’esposizione a un rischio sul posto di lavoro, oppure semplicemente in occasione di lavoro o in un ambiente dove si svolge la mansione lavorativa, in seguito al quale è impossibile svolgere l’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo.
La legge prevede di prassi una specifica assicurazione e degli obblighi per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi, una polizza che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere).
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata in occasione di lavoro, da cui può derivare un’inabilità al lavoro che può essere:
- permanente, ma a sua volta può essere assoluta o parziale;
- temporanea, che comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
L’infortunio o malattia professionale sono gestiti da INAIL, che ha la funzione di tutelare lavoratore e datore di lavoro. Gli infortuni interessano anche i liberi professionisti, che possono decidere se utilizzare INAIL o altri enti di assicurazioni professionali che, in caso di emergenza, vadano a tutelare l’utente nel suo studio e durante le sue attività professionali.
Ad esempio, in relazione al coronavirus l’INAIL si occupa di risarcire i professionisti che, dopo l’accertamento, riescono a dimostrare che il contagio personale è avvenuto durante lo svolgimento delle attività proprie delle imprese e dell’organizzazione.
Anche durante lo svolgimento dell’attività in smart working non si è esenti dalla possibilità di infortuni, anche se dalla normativa vigente non è previsto per il lavoro agile il controllo della regolarità dell’applicazione del rispetto delle condizioni di sicurezza in carico agli esperti del SPP (Servizio Sociale Professionale).
Come rientrare a lavoro dopo un infortunio?
In caso di infortunio bisogna comunicare l’accaduto attraverso un’apposita denuncia di infortunio, un certificato che si compone di 4 parti:
- dati anagrafici del lavoratore;
- dati dell’azienda;
- dati retributivi del lavoratore;
- descrizione dell’evento morboso.
Il consulente del lavoro, a cui è generalmente affidata la gestione della pratica, è in grado autonomamente di reperire le informazioni anagrafiche e retributive. Il datore di lavoro, invece, deve fornire la descrizione dettagliata dell’evento infortunistico.
In base alla normativa vigente, gli infortuni possono essere gestiti con diverse modalità e si dividono in base a due casi specifici:
- chiusura di infortuni INAIL con prognosi fino a 3 giorni;
- chiusura di infortuni INAIL con prognosi superiore a 3 giorni.
Nel primo caso, qualora la prognosi indicata nel certificato rilasciato dal medico sia pari o inferiore a tre giorni di calendario, il datore di lavoro ha solo l’obbligo di aggiornare il registro infortuni tempestivamente. Qualora l’evento infortunistico venga concluso effettivamente nei tre giorni, non è previsto l’obbligo di presentazione di un certificato di chiusura per il rientro al lavoro.
Nel secondo caso, qualora i documenti di certificato di infortunio riportino una prognosi superiore a 3 giorni di calendario, rilasciata dal pronto soccorso e avvalorata dal medico curante, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare entro le 48 ore successive al ricevimento del certificato medico la denuncia per infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per il rientro al lavoro dopo un infortunio di durata superiore a 3 giorni è necessario il certificato di chiusura dell’infortunio. L’attestato viene rilasciato da un medico dell’INAIL, quindi bisogna rivolgersi all’Istituto per richiedere il certificato con il quale ritornare a lavorare. Senza questo documento il datore di lavoro non può accettare il rientro, quindi il lavoratore è obbligato a sottoporsi alla visita INAIL per la chiusura dell’infortunio.
Chi decide di chiudere l’infortunio?
La chiusura dell’infortunio è una decisione che spetta al medico dell’INAIL, il quale dopo aver esaminato il lavoratore e i documenti medici decide se interrompere l’inabilità al lavoro e dichiarare il lavoratore idoneo al reintegro, oppure se optare per la prosecuzione dell’infortunio INAIL e prolungare l’assenza indennizzata dal lavoro.
In particolare, una volta scaduti i giorni di prognosi concessi dal proprio medico curante, il lavoratore è tenuto a recarsi presso gli ambulatori dell’INAIL. Qui sarà sottoposto ad accertamenti del suo stato di salute, per definire la prosecuzione dell’infortunio oppure la chiusura dell’infortunio con il relativo rilascio dell’apposito certificato.
Come riaprire un infortunio chiuso?
In caso di ricaduta il lavoratore può richiedere la riapertura dell’infortunio chiuso dal medico dell’INAIL. In queste situazioni bisogna rivolgersi al proprio medico curante, oppure nei casi più gravi al pronto soccorso, per ottenere un certificato che attesti la ricaduta e che riconosca che si tratta dello stesso infortunio.
Una copia del certificato deve essere inviata al datore di lavoro, mentre all’INAIL l’invio è automatico e realizzato dal medico responsabile per via telematica. Il periodo di inabilità temporanea viene sempre definito dall’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato, mentre l’importo dell’indennità viene stabilito dall’INAIL previa verifica dei requisiti.
La riapertura dell’infortunio INAIL non è una procedura automatica, infatti l’INAIL valuta ogni caso e decide se riaprire o meno l’infortunio. In queste circostanze è possibile farsi assistere da professionisti specializzati, trattandosi di questioni piuttosto delicate, ad esempio rivolgendosi a un patronato per usufruire del supporto di esperti qualificati.
Come funziona il rientro anticipato dall’infortunio INAIL
In caso di infortunio, se i giorni di prognosi sono inferiori a 3 non è necessaria nessuna autorizzazione, infatti è possibile tornare prima a lavoro qualora le condizioni di salute migliorino più rapidamente del previsto. In questa situazione non serve nessuna dichiarazione o certificazione, né bisogna effettuare la chiusura dell’infortunio INAIL.
Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, invece, il rientro anticipato dall’infortunio INAIL comporta alcuni passaggi obbligatori. Innanzitutto, il lavoratore deve recarsi dal proprio medico curante, per ottenere un certificato di idoneità al lavoro e una riduzione della prognosi iniziale, altrimenti il datore di lavoro non può consentire il reintegro del lavoratore prima dei termini.
In seguito all’ottenimento della modifica del certificato iniziale, quest’ultimo viene inviato all’INAIL per la cessazione dell’infortunio e delle relative indennità percepite dal lavoratore. È importante ricordare che il medico non può rifiutarsi di redigere il certificato per il rientro anticipato del lavoratore, un comportamento sanzionato in modo severo dalla legge che può portare alla decadenza della convezione e perfino al licenziamento per giusta causa.
La liquidazione dell’infortunio e il calcolo dell’indennità
L’indennizzo dell’infortunio decorre dal giorno successivo all’evento e compete in parte all’azienda e in parte all’INAIL, mentre non prevede nessuna responsabilità dell’INPS in quanto si occupa di sanità. Le modalità di corresponsione delle somme che l’INAIL deve erogare variano a seconda delle disposizioni dei contratti e della prassi della politica aziendale.
Il giorno dell’infortunio, e i primi tre giorni successivi alla data dell’evento, sono interamente indennizzati dal datore di lavoro che riconosce il 100% della retribuzione spettante al lavoratore. Per i giorni successivi al 3° il datore di lavoro è tenuto a integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL, nella misura prevista dal C.C.N.L. applicato dall’azienda.
Il sistema di INAIL riconosce ai lavoratori infortunati un’indennità pari al:
- 75% della retribuzione dal 4° al 90° giorno d’infortunio;
- 60% della retribuzione per i giorni successivi al 90° e fino al termine dell’evento morboso.
Per un infortunio superiore a 90 giorni, quindi, si riceve un’indennità coperta al 60% dall’INAIL e per la parte restante dal datore di lavoro. La retribuzione come modello di riferimento per il calcolo dell’indennità, che l’Istituto deve corrispondere all’infortunato, è comprensiva del corrispettivo per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei 15 giorni precedenti l’evento, compresa l’incidenza dei ratei sulla retribuzione normale erogata al lavoratore.
A seconda delle disposizioni contrattuali e delle prassi aziendali, l’indennità può essere liquidata interamente dal datore di lavoro, che anticipa al lavoratore anche la parte di competenza dell’INAIL. Successivamente l’Istituto provvederà ad accreditare l’indennità corrispondente al datore di lavoro. Qualora l’azienda non richieda di poter anticipare l’indennità, l’Istituto provvederà a pagare direttamente le spettanze al lavoratore, mediante emissione di un assegno bancario domiciliato presso l’abitazione dell’infortunato.
L’INAIL riconosce un indennizzo a tutti gli infortuni o incidenti, occorsi ai lavoratori durante lo svolgimento della propria attività lavorativa per responsabilità di terze parti e per violazione del codice della strada, qualora causino anche danno biologico e delle spese mediche.
Vengono inoltre riconosciuti gli infortuni che intervengono:
- durante il normale tragitto da casa al lavoro e viceversa, qualora ci sia incompatibilità tra gli orari dei servizi di trasporto pubblici e quelli dell’attività lavorativa;
- dal lavoro al posto di abituale consumazione dei pasti e viceversa, qualora l’azienda non abbia una mensa aziendale interna;
- dal normale percorso che un lavoratore deve effettuare per raggiungere un altro posto di lavoro in caso in rapporti di lavoro plurimi;
Gli infortuni di natura non lavorativa, invece, vengono trattati come eventi di malattia.