Chiarimenti su infortuni in itinere e sul lavoro
Come considerare gli infortuni che avvengono in missione e in trasferta
Sul tema si sofferma la Circolare Inail n. 52 del 23 ottobre 2013 “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”.
La Circolare precisa che l’evoluzione della giurisprudenza ha “registrato il più favorevole orientamento consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse”.
Riguardo all’infortunio in itinere si conferma il principio in base al quale, affinché si verifichi l’estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore sia “giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione”.
Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere dunque, occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.
Per quanto riguarda gli infortuni che possono avvenire in missione e in trasferta, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro.
Tutto ciò che accade nella trasferta/missione “deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione”.
Tuttavia le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta sono:
– nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
– “nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte”.
Alla luce di queste considerazioni è chiaro che non solo gli infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, ma anche “gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere”.
In caso di infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente, non è equiparabile a quello che avviene presso la propria abitazione e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa.
In conclusione si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.