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Chiarimenti del Ministero su attrezzature di lavoro e abilitazione specifica degli operatori

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.21 del 10 Giugno 2013, fornisce  alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di alcuni punti specifici dell’accordo Stato regioni del 22 Febbraio 2012, sull’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è necessaria un’abilitazione specifica degli operatori, nonché per le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, i requisiti minimi della validità della formazione.

Di seguito si analizzano alcuni punti della circolare:

ATTREZZATURE DI LAVORO

Secondo  la circolare del Ministero le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni in materia di abilitazione degli operatori sono quelle esclusivamente elencate nella lettera A), punto 1 dell’allegato A dell’accordo 22 Febbraio 2012: “Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell’Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppagli ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc.”.

ASPETTI FORMATIVI

Formazione degli operatori

Si chiarisce che:
– L’efficacia dell’abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dai corsi di aggiornamento da effettuarsi ogni 5 anni (come indicato nel punto 6.2 dell’Accordo).
– Il modulo giuridico-amministrativo deve essere effettuato una sola volta , a fronte di attrezzature simili, per ognuno dei seguenti allegati: a- Allegato III; b- Allegato IV,V,VI e VII; c-Allegato VIII e IX; d- Allegato X. Viene cioè confermato quanto scritto al punto 4.2 dell’Allegato A.
– Si richiede l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Allegato IV) siano abbinati accessori, tali che l’attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) e h) dell’allegato A del medesimo accordo.
– Per “Lavoratori del settore agricolo”, con riferimento al punto 9.4 dell’Accordo, si intendono tutti quei  lavoratori che svolgono attività elencate nell’articolo 2135 del codice civile (modificato dal D.Lgs. 18-05-2001, n.228).
– La formazione pregressa, di cui ai punti 9.1.b) e 9.1 c) dell’Accordo, ha validità quinquennale rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.  Per quanto riguarda la formazione pregressa relativa al punto 9.1 a) è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e la validità di 5 anni decorre dall’entrata in vigore dell’Accordo in argomento.
– Per il riconoscimento della formazione pregressa all’entrata in vigore del presente Accordo, la documentazione da presentare (si veda il punto 9.3) ha natura esemplificativa e non tassativa.
– Il lavoratore deve possedere l’abilitazione per almeno una delle attrezzature elencate nel punto 1.0 dell’Allegato III e seguenti, anche se queste hanno caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato

Formazione dei docenti

– I requisiti di esperienza documentata dei docenti “sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione” devono essere contemporaneamente presenti in tutti coloro che svolgono i moduli giuridico e tecnico.
– Per chi svolge il modulo pratico, è richiesta almeno un’esperienza professionale pratica documentata nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature. Se vengono rispettati tutti i requisiti è inteso che il docente può essere unico per tutti i moduli.
– Il corso di aggiornamento deve essere svolto da un solo docente (fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare 12/2013 del Ministero del Lavoro).