Certificazione sanitaria per minori
A seguito della sentenza della Cassazione del 12 febbraio 2016, n. 5811 si stabilisce che l’inadempienza relativa agli obblighi di certificazione sanitaria per apprendisti e minori è reato.
La Cassazione sostiene che secondo quanto stabilito dall’art.42 del d.l. n. 69 del 21/06/2013 (“Decreto del fare”) tali obblighi restano in vigore e quindi le relative sanzioni penali sono applicabili.
Infatti tale articolo elimina l’obbligo di effettuare le visite mediche per l’idoneità lavorativa dei minorenni, limitatamente alle lavorazioni non a rischio e per l’apprendista maggiorenne che è occupato o verrà occupato in attività lavorative non soggette all’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Resta valido, invece, l’obbligo della visita medica preventiva e periodica per valutare l’idoneità al lavoro di tutti quei minorenni e apprendisti maggiorenni addetti a lavorazioni per le quali nella Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08) sono presenti dei rischi per la salute e per le quali esiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria (art. 41 del D. Lgs. 81/08).
Infine, la Cassazione precisa che il reato di assunzione di fanciulli e adolescenti senza che siano stati sottoposti a visita sanitaria preventiva è di natura permanente dato il protrarsi nel tempo dell’antigiuridicità del fatto e data la possibilità del datore di lavoro di porle fine con l’adempimento dell’obbligo (Cass. pen., Sez. 3, n. 5900 del 7/09/1974, R., in CED Cass., n. 127894).
Resta inteso che il lavoro dei minori e degli apprendisti è tutelato da specifiche normative quali L. 977/67 (come modificata da D.Lgs 345/99 e 262/00) e L. 25/55.