Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999
Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati, o ambienti confinati, sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:
– serbatoi;
– silos;
– recipienti adibiti a reattori;
– sistemi di drenaggio chiusi;
– reti fognarie.
Di conseguenza, tutte le aziende hanno l’obbligo di proteggere gli operatori, compresi i lavoratori autonomi, impegnati nelle attività lavorative, in cui vengono impiegati i vari dipendenti, e procedere alla valutazione dei rischi nell’uso degli impianti.
Diventano fondamentali, da una parte, la conoscenza e la valutazione dei rischi da inquinamento e dall’altra la presenza del rappresentante dei lavoratori o anche di professionisti idonei, in possesso delle competenze specifiche, preposti al coordinamento delle procedure da attuare, nel rispetto della normativa in vigore.
Ciò serve ad assicurare un immediato soccorso a tutto il personale utilizzato nei vari lavori con impiego di attrezzature, le quali possono eventualmente arrecare un danno. Il tutto va inserito nella documentazione prodotta dal tecnico incaricato dalle imprese.
Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:
– cisterne aperte;
– vasche;
– camere di combustione all’interno di forni;
– tubazioni;
– ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
L’Interpello n. 10/2015, è stato avanzato da Confindustria per conoscere il parere della Commissione riguardo uno specifico ambito di applicazione del DPR 177/11, nello specifico riguardante le attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale.
Il DPR 14 settembre 2011, n.177 limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 – 121, nonché a quelli confinati di cui all’All. IV , p.to 3 del DLgs 81/08.
Si esclude quindi l’applicabilità del suddetto DPR 177/11 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal Decreto Legislativo 27.07.99, n.272.