Allergeni ed informazione ai consumatori
Il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce le basi che garantiscano un adeguato livello di protezione dei consumatori informandoli in modo trasparente e corretto del contenuto degli alimenti.
Nell’articolo 9 di tale Regolamento viene specificato l’elenco delle informazioni da riportare sulle etichette alimentari. In particolare, la lettera C identifica gli ingredienti contenuti nell’allegato II poiché in grado di causare allergie e intolleranze alimentari.
Nel settore della ristorazione al giorno d’oggi non può essere sottovalutato il crescente numero di manifestazioni di intolleranze e allergie alimentari.
L’elenco degli allergeni può essere comunicato alla clientela in 3 modalità:
– Un libro degli ingredienti: un fascicolo, magari rilegato ad anelli, che riporta, per ogni preparazione del locale, la lista degli ingredienti.
– Una tabella degli allergeni esposta al pubblico: si trova spesso nelle gelaterie, magari esposta nella vetrina dei gelati, e riporta, per ogni gusto, la presenza di sostanze allergizzanti.
– Un menù con indicate le sostanze allergizzanti: soprattutto per ristoranti. Per ogni voce in menù bisognerà esplicitare gli ingredienti di ogni piatto facendo in modo di far risaltare gli allergeni in modo inequivocabile.
Il modo in cui gli allergeni devono essere riportati nelle etichette viene definito nell’articolo 21 del Reg. UE 1169/2011:
– Riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.
– La denominazione della sostanza è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati (dimensione, stile o colore di sfondo).
Evidenziando in modo corretto tali informazioni permette di avere una facile comprensione da parte del consumatore di quali allergeni sono presenti o potrebbero essere contenuti in tracce negli alimenti prodotti.
In Italia è stato emanato il D.Lgs. 231/2017 che prevede le sanzioni per le violazioni del Reg. UE 1169/2011. In particolare, l’articolo 10 afferma che: “La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.”