Aggiornamento professionale Coordinatori per la Sicurezza
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha inoltrato istanza di interpello alla Commissione preposta (Interpello n. 19 del 6 ottobre 2014) in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori della Sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV D. Lgs. 81/08). In particolare si chiede l’interpretazione circa il fatto che diverse organizzazioni propongono “Corsi di Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore, riportando in modo esplicito che la frequenza obbligatoria del 90% del corso determina il rilascio dell’attestato finale di 40 ore, invece delle 36 effettivamente frequentate.
L’interpellante chiede se sia corretto equiparare la frequenza obbligatoria del 90% del corso base per Coordinatori della Sicurezza (120 ore) a quella per i corsi di aggiornamento.
L’aggiornamento della formazione per i Coordinatori della Sicurezza è disciplinata dall’art. 98 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’All. XIV dello stesso decreto. L’aggiornamento deve avvenire con cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuarsi nell’arco del quinquennio.
Da quanto affermato si può evincere che la Commissione reputi il corso base per Coordinatori della Sicurezza diversamente dal corso di aggiornamento.
In particolare, chi frequenta il corso di aggiornamento, è tenuto a frequentare il 100% del monte orario previsto dalla normativa, in quanto lo stesso può essere distribuito nell’arco del quinquennio. Chi invece segue il corso base può effettivamente frequentare il 90% dei corsi di formazione.
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di Coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fino a quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.