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AGENTI BIOLOGICI E D.LGS. 81/08

Comunicazione all’ASL

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l’uso di agenti biologici classificati nei gruppi 2 o 3 dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
a) Nome e indirizzo dell’azienda e del titolare;
b) Il documento di valutazione dei rischi.
2. Il datore di lavoro che intende utilizzare un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute e darne comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente; l’autorizzazione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile.
3. Nel caso dovessero verificarsi incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi per l’uomo, il datore di lavoro deve informare al più presto l’ASL, i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause determinanti e delle misure che intende adottare o che ha già adottato per porre rimedio all’avvenimento.

Registro degli esposti

I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro in cui vengono riportati, per ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce ed aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto superiore della sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente.


IN BREVE

Chi Cosa Come
Datore di lavoroComunicazione ASL e autorizzazioneUso di agenti biologici di classe 2,3 o 4: comunicazione all’ASL dei dati anagrafici dell’azienda e del documento di valutazione dei rischi almeno 30 giorni prima dell’inizio  attività.
Agente biologico di classe 4: rilascio autorizzazione ministero della salute e comunicazione ASL
Sorveglianza sanitaria lavoratori espostiUso di agenti del gruppo 3 e 4:

I lavoratori sono iscritti in un registro in cui vengono riportati, per ognuno,l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
Il datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce ed aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto superiore della sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente.

IMPORTANTE

La valutazione dei rischi di esposizione ad agenti biologici è parte integrante del documento di valutazione dei rischi

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 Titolo X Esposizione ad agenti biologici
art. 269- Comunicazione;
art. 270- Autorizzazione;
art. 280- Registro degli esposti
Allegato XLVI

A CHI RIVOLGERSI

– ASL
– Istituto Superiore della Sanità
– ISPESL