Addestramento dei lavoratori: aspetti operativi e registrazione
L’addestramento viene effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Come previsto dal comma 5 dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21:
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
L’Addestramento, quindi, esula dalla formazione sulla sicurezza dei lavoratori prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e l’addestratore, cioè chi addestra il lavoratore, non deve essere un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’obbligo di Addestramento è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’Addestramento sulla sicurezza dei lavoratori attraverso una persona esperta, che potrebbe essere ad esempio il Preposto, un lavoratore esperto, un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell’attrezzatura per la quale viene svolto l’addestramento.
L’addestramento, così come la formazione, deve essere effettuato nel momento in cui il lavoratore viene assunto (o entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro), trasferito o cambiato di mansione o nel caso in cui vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o sostanze pericolose. L’addestramento, e in particolare il trasferimento delle competenze necessarie, deve essere svolto sul luogo di lavoro e poi verificato, per avere la certezza che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni informazione relativa alle condizioni di impiego delle stesse e alle possibili situazioni anomale prevedibili.
Molto importante risulta anche la fase di documentazione. Documentare tutte le attività di addestramento svolte in azienda risulta molto vantaggioso in quanto in questo modo è possibile tenere facilmente sotto controllo lo stato di formazione dei lavoratori ed individuare eventuali mancanze e consente anche di fornire evidenza documentale in caso di necessità.
A tal fine l’art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha previsto la presenza del Registro degli interventi di Addestramento, un documento che deve essere presente in ogni azienda dove si rende necessario l’Addestramento.
Nel Registro degli Interventi di Addestramento è previsto che siano indicati:
- le generalità dell’addestratore e del lavoratore;
- l’elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l’addestramento;
- il periodo di addestramento e l’esito dell’addestramento stesso.
Il registro dell’attività di Addestramento dovrà poi essere sottoscritto dal lavoratore, dall’addestratore, dal responsabile dell’attività di Addestramento, ossia chi in azienda si occupa di organizzare e gestire le attività di Addestramento: nello specifico, potrà essere il Datore di Lavoro, il responsabile di reparto, il RSPP, in base alle scelte organizzative aziendali.
La circolare 4 del 2021 dell’INAIL specifica come a seguito delle nuove indicazioni normative, la mancata formazione e addestramento, possa causare sanzioni e sospensioni dell’attività aziendale.
L’addestramento è una delle armi più potenti che i datori di lavoro hanno per ridurre gli infortuni, soprattutto quelli gravi, e a tal fine deve essere sempre utilizzato insieme alla valutazione dei rischi, all’informazione e alla formazione.