Acquisizione crediti formativi per continuare a svolgere la funzione di Medico Competente
Per poter svolgere il Ruolo di Medico Competente è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
d bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Il Medico competente deve inoltre partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Ministero ricorda che il ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013 prevede che per poter continuare ad esercitare l’attività di Medico Competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Con Decreto ministeriale 4 Marzo 2009 si informa che il percorso formativo di aggiornamento potrà essere completato anche nel 2014.
Come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi medici, a conferma del possesso di tale requisito, devono provvedere a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti. Il termine di trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione dovrà avvenire entro il 15 Gennaio 2015, preferibilmente attraverso posta certificata (dgprev@postacert.sanita.it.), pena la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti.