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Accordo Unico sulla Formazione: un’Analisi Approfondita della Bozza

Dopo quasi due anni di attesa, sembrerebbe vicina all’approvazione la bozza definitiva dell’Accordo Unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, seppur ancora in fase di revisione, introduce importanti novità e modifiche rispetto ai precedenti accordi, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e la tutela dei lavoratori.

Introduzione e contesto normativo Accordo Unico sulla Formazione

La legge 215/2021, di conversione del decreto-legge 146/2021, ha introdotto un’importante novità nel panorama della formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia: l’obbligo per le parti sociali di redigere un Accordo Unico.

Questo Accordo avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema formativo, definendo in modo univoco durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione per tutti i soggetti obbligati.

Dopo un iter negoziale non privo di ostacoli, a maggio 2024 è stata diffusa la bozza dell’Accordo Unico.  

Il documento elaborato rappresenta un passo fondamentale per l’adeguamento del sistema formativo alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Il documento, infatti, semplifica la formazione in materia di sicurezza, introducendo diverse novità:

  • Maggior durata dei corsi: La durata minima dei corsi per lavoratori e datori di lavoro è stata aumentata, al fine di garantire una formazione più completa e approfondita. Essa, infatti, varierà in base al settore di rischio, prevedendo 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto.
  • Formazione specifica più mirata: La formazione specifica è ora modulata in base alla classe di rischio del settore lavorativo, garantendo un approccio più mirato ai pericoli e ai rischi specifici di ogni mansione.
  • Corso obbligatorio per il datore di lavoro: Il corso per il datore di lavoro è ora obbligatorio e ha una durata minima di 16 ore. Il corso mira a fornire ai datori di lavoro le conoscenze e le competenze necessarie per assolvere i propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Moduli aggiuntivi: Sono previsti moduli aggiuntivi per specifiche figure professionali, come il modulo “cantieri” per i datori di lavoro che operano nel settore edile.
  • Maggiore flessibilità nell’erogazione dei corsi: I corsi di formazione possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, garantendo una maggiore flessibilità per i discenti

Accordo Unico sulla Formazione: obblighi e deleghe per i datori di lavoro

La bozza dell’Accordo Unico introduce specifiche novità per i datori di lavoro:

 

  • Obbligo di formazione: i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare un corso di formazione di 16 ore entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Aggiornamento periodico: è prevista la necessità di aggiornare periodicamente la propria formazione (ogni 5 anni per le aziende con più di 50 addetti, ogni 10 anni per le altre).
  • Delega della funzione: i datori di lavoro potranno delegare la funzione a un soggetto dotato dei requisiti formativi adeguati.

Conclusioni e prospettive

Premesso che si tratta di una bozza in fase di sviluppo, come da comunicazione del Ministero del Lavoro, questa potrebbe essere sottoposta a breve alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione. Probabilmente entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in GU, probabilmente dopo l’estate 2024.

Pertanto, non si escludono ulteriori integrazioni e modifiche, come recentemente richiesto, al fine di includere riferimenti alla disciplina del reintegro dei crediti (patente a crediti) mediante la frequenza a corsi di formazione.

L’approvazione dell’Accordo Unico sulla formazione, tuttavia, rappresenta un’importante occasione per migliorare la qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia.