Criteri di applicazione del nuovo D.Lgs. 81/08
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 si applica in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, riguarda ogni azienda e coinvolge ogni tipologia di rischio.
- Ambito di applicazione del Testo unico sulla sicurezza
- Lgs. 81/08: misure preventive e figure responsabili
- Lgs. 81/08: estensione ed esclusioni
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008, o Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, gli ambiti normativi delle precedenti leggi a riguardo sono stati estesi in vario modo. In particolare, è stata realizzata una maggiore uniformità dal punto di vista legislativo, che permette ora di tutelare secondo i medesimi criteri tutti i lavoratori.
Ecco alcune informazioni sull’ambito di applicazione del Testo unico, sulle nuove figure responsabili individuate dalla legge e sulle eventuali esclusioni dalla stessa per alcune categorie di lavoratori.
Ambito di applicazione del Testo unico sulla sicurezza
Una delle grandi novità del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) consiste nell’ampliamento del suo campo di applicazione. Infatti, all’articolo 3 “Campo di applicazione” comma 1, recita: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio”.
In base a queste nuove disposizioni, dunque, le misure di prevenzione volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori vengono estese a tutti; una sola norma include regole e adempimenti validi per tutte le imprese, le aziende, gli enti e le società, sia della pubblica amministrazione che del settore privato, sia a rischio minimo che massimo, dai cantieri temporanei fino agli uffici.
Con l’entrata in vigore del decreto vengono inoltre introdotte misure preventive per una più efficace e professionale valutazione dei rischi, anche in merito alla sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro, soprattutto nei cantieri, a tutela dei lavoratori.
Lgs. 81/08: misure preventive e figure responsabili
Tra le misure introdotte, la valutazione del rischio rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, assieme ad altri doveri già riportati da apposite norme (p. es. la prevenzione degli incendi, la fornitura di dispositivi di protezione adeguati e così via). Qualora il lavoratore non venga correttamente tutelato dal datore di lavoro, il Testo unico prevede apposite sanzioni adeguate all’entità del danno causato o potenziale.
Nell’ambito aziendale, a tal proposito, viene introdotta la figura del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), nominato dal datore di lavoro. Questa figura deve essere in possesso delle competenze sulla valutazione della salute e sicurezza e deve essere a conoscenza della normativa.
Viene affiancato dal medico competente, come previsto dalla legge, per ogni emergenza e per procedere alla sorveglianza sanitaria (per esempio per l’esposizione ad agenti chimici e agenti fisici che possano nuocere sul posto di lavoro).
Ha l’obbligo di conservare la documentazione degli ambienti di lavoro, compresa quella relativa alle attrezzature.
In collaborazione col responsabile, è anche possibile che vi siano, in base alla dimensioni dell’azienda e alle disposizioni legislative, degli ASPP (Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione), con compiti di supporto e di coordinamento.
Accanto a queste figure va anche menzionata quella del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza), che partecipa alla stesura del DVR (il Documento di Valutazione del Rischio) e porta le eventuali istanze dei lavoratori nella riunione periodica con il datore di lavoro.
Lgs. 81/08: estensione ed esclusioni
Poi, il D. Lgs. 81/08 aggiunge al comma 4: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.
È vero che, negli altri commi dell’articolo, si rimanda a Decreti applicativi da emanare per alcuni settori o categorie: ed è anche vero che per alcuni settori, l’applicazione risulta parziale o adattata alle specificità.
Possiamo però affermare che ad “esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili” (art. 3 comma 8), il D. Lgs. 81/08 si applica anche solo parzialmente a tutti.
È anche per questo che, con l’entrata in vigore del Testo unico, è divenuto di fondamentale importanza l’obbligo di formazione e addestramento del lavoratore, nonché di dirigenti, preposti, responsabili e di tutte le figure coinvolte a vario titolo nella tutela della salute e della sicurezza.
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