Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Responsabilità degli Enti e Covid-19: arrivano le prime indicazioni da Confindustria

L’emergenza sanitaria ha avuto ripercussioni anche in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: facciamo il punto della situazione.

Come comportarsi in caso di contagio di un dipendente all’interno del luogo di lavoro? Quali sono le ripercussioni a carico del datore di lavoro? È configurabile la responsabilità 231 a carico dell’azienda?

Queste sono solo alcune delle domande che molti imprenditori si saranno fatti nel corso di questi mesi concitati. Il quadro complessivo della situazione è ancora incerto. Tuttavia, iniziano a delinearsi alcuni punti fermi.

Innanzitutto, con Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’INAIL ha affermato in tema di responsabilità del datore di lavoro che: “In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro [1]”.

Dunque, il rispetto delle attuali prescrizioni emergenziali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assicura, in prima battuta, da possibili ripercussioni negative a carico del datore di lavoro, in sede penale e civile.

Tuttavia, ribadiamo che l’art. 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 181, ha precisato che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro [2].

Cosa fare, allora, in materia di Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.lgs. n. 231/2001)? È necessario aggiornare il Modello Organizzativo?

Confindustria ha fornito le proprie indicazioni con il Position Paper “La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid” [3]. Analizziamone il contenuto.

Innanzitutto, l’emergenza sanitaria ha incrementato le possibili applicazioni del D.lgs. n. 231/2001, non solo alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche a tutti gli altri reati del catalogo della norma. Moltissime aziende, ad esempio, stanno avendo rapporti sempre più stretti con le Pubbliche Amministrazioni con il connesso aumentare del rischio in caso di possibili fenomeni corruttivi.

Pertanto, il Coronavirus ha aumentato i profili di rischio sia direttamente – rischi connessi al verificarsi della patologia in azienda – sia indirettamente, con l’aumentare delle ipotesi applicative della normativa.

Con specifico riferimento all’aggiornamento del Modello si è ribadito che: “[…] non può essere ritenuto come una conseguenza automatica dell’emergenza da COVID-19. Infatti, i rischi a titolo indiretto sopra citati sono riconducibili a fattispecie di reato già incluse nella disciplina 231 prima dell’emergenza e connotate dal carattere della tendenziale trasversalità alle diverse categorie di imprese, sotto il profilo sia dimensionale, sia merceologico. Pertanto, si tratta di rischi che le imprese, dotate di un Modello 231, avrebbero già dovuto valutare come rilevanti nell’ambito dell’attività di risk assessment condotta nel processo di adozione del Modello e, rispetto ai quali, dovrebbero aver già adottato, al proprio interno, il complesso di presidi e procedure idonee a prevenirne la configurazione, anche sulla base delle indicazioni fornite nelle Linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo [4].

Per quelle realtà, invece, che hanno deciso di aggiornare il contenuto del Modello si è suggerito: “[…] un addendum al Modello 231, anche in considerazione della natura emergenziale, dunque eccezionale e temporanea, delle misure anti-contagio che dovranno essere implementate[5].

Alla luce delle precedenti affermazioni assume un ruolo di primaria importanza l’Organismo di Vigilanza, deputato alla salvaguardia, ed al controllo, di quanto l’Azienda ha deciso di implementare.

Infatti: “[…] il principale compito dell’OdV nel contesto emergenziale è una rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche, come già richiamate”[6].

Attendiamo, ora, i prossimi sviluppi, sperando che gli adempimenti in materia non continuino ad aumentare esponenzialmente.

[1] https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-22-del-20-05-2020.html; p. 6.
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg.
[3] https://www.confindustria.it/portalericerca?trova=La+responsabilit%C3%A0+amministrativa+degli+enti+ai+tempi+del+Covid&ordinaPer=relevance&ordine=desc&pagina=1.
[4] La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid, p 3.
[5] La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid, p 5.
[6] La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid, p 7.