Parità di Genere: Esonero contributivo per i Datori di Lavoro in possesso della certificazione
L’INPS, con il messaggio numero 2844 del 13-08-2024, ha fornito chiarimenti con riferimento alle modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo per le aziende in possesso della Certificazione della parità di genere (UNI/PdR125:2022).
Il vantaggio economico per le aziende in possesso della Certificazione, lo ricordiamo, si esprime nell’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario.
All’origine, già con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, venivano fornite le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro in possesso della Certificazione al 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame; con successivi messaggi del 2023 venivano fornite ulteriori indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, ribadendo l’istruzione secondo cui, al momento della presentazione della domanda, deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
In merito, l’INPS precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte – o da corrispondere – dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione, e non invece la retribuzione media dei singoli lavoratori.
Tanto premesso, l’INPS, in fase di elaborazione delle domande, ha rilevato che diverse domande di esonero contributivo riportavano dati erronei, per difetto, rispetto ai dati effettivi, con quindi un non pieno godimento del vantaggio contributivo per diverse aziende.
Il messaggio INPS in esame, pertanto, vuole chiarire come le aziende che abbiano compilato erroneamente le domande con riferimento al dato della retribuzione media mensile globale sono nella facoltà di sanare la loro posizione, rinunciando alla domanda precedentemente trasmessa (con i dati erronei), e ritrasmettendola con il dato corretto entro e non oltre il termine perentorio del 15 Ottobre 2024; decorso il termine anzidetto, tutte le domande in stato di “trasmessa” potranno essere elaborate da parte dell’Istituto, e quindi, all’esito della verifica , contrassegnate dallo stato di accoglimento, accoglimento parziale, o rigetto.
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