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Sentenza della Corte di Cassazione n. 18376 del 3 luglio 2008

L’adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure dirette ad evitare eventi dannosi per la salute di lavoratori, non si esaurisce nell’osservanza di misure dirette ad evitare l’evento previste da specifiche disposizioni di legge, comprendendo anche misure ‘innominate’, necessarie per la particolarità del lavoro (giubbotto di protezione per dipendenti di istituti di vigilanza), per il cui funzionamento, ove esigano quotidianamente la collaborazione del dipendente, il datore di lavoro deve eseguire il relativo controllo con adeguata continuità.

https://www.frareg.com/cms/wp-content/uploads/sentenza_18376_03072008.pdf
Tipo Legge: Sicurezza
Settore 1: Sentenza
Settore 2: Corte di Cassazione
NUMERO
18376
DATA LEGGE
25/08/2012
DATA GAZZETTA
25/08/2012