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Sentenza della Corte di Cassazione n. 11360 del 31 marzo 2006

La Corte ha stabilito che è procedibile d’ufficio secondo il disposto dell’art. 590, terzo comma, c.p., dovendosi ritenere commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato di lesioni colpose in danno di un soggetto che, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro, si trova legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge un’attività lavorativa, sempre che il fatto lesivo abbia causa nella violazione delle predette norme. La Corte ha qui ritenuto la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni colpose ascritto al dirigente scolastico ed al Sindaco del Comune proprietario dell’edificio scolastico, per l’infortunio occorso ad un alunno, durante la lezione di ‘educazione motoria’ all’interno della palestra annessa alla scuola, in conseguenza dell’incauto spostamento di una porta per il gioco della pallamano.

https://www.frareg.com/cms/wp-content/uploads/sentenza_11360_31032006.pdf
Tipo Legge: Sicurezza
Settore 1: Sentenza
Settore 2: Corte di Cassazione
NUMERO
11360
DATA LEGGE
25/08/2012
DATA GAZZETTA
25/08/2012