Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: no al silenzio assenso!
Pronunciandosi su di un quesito posto dal Ministero del Lavoro il Garante ribadisce la necessità di una risposta da parte della Pubblica Amministrazione interpellata
Ritorniamo sul tema della Videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Come tutti gli imprenditori ben sanno, l’installazione di un impianto di videosorveglianza in ambiente lavorativo necessità di vari adempimenti.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori dispone, infatti, che: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”.
Cosa fare, allora, in mancanza di una risposta da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro?!
Con l’Interpello n. 3/2019[1] il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali si è espresso sull’argomento, richiamando quando ribadito dal Garante in numerosi provvedimenti (da ultimo nota 9 aprile 2019).
Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro chiedeva, con propria istanza, la configurabilità dell’istituto del c.d. “silenzio assenso” previsto dalla L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel caso in cui non vi fosse stata una risposta da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
L’art. 20, L. n. 241/1990, sul punto, precisa che: “[…] nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2”.
Pertanto, la regola generale è l’autorizzazione dell’istanza a fronte del silenzio della Pubblica Amministrazione, salvo specifiche deroghe.
Richiamando espressamente il Provvedimento Generale in materia di Videosorveglianza e GPDR dell’8 aprile 2010[2] il Ministero ha ribadito che: “la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).
Dunque, servirà sempre una risposta da parte dell’Ente Pubblico, che sia positiva, o negativa.
Lo ha ribadito anche la Cassazione, precisando: “[…] la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro”[3].
Auspichiamo, dunque, nella solerzia della Pubblica Amministrazione ricordandovi che in materia di Videosorveglianza nei luoghi di lavoro il consenso dei propri dipendenti non può in alcun modo sostituire la procedura autorizzativa, o l’accordo sindacale con le rappresentanze aziendali, importante è seguire un corso di formazione privacy per conoscere i rischi egli obblighi di chi installa la videosorveglianza.
[1] https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-3-2019.pdf
[2] https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/Provvedimento+in+materia+di+videosorveglianza+-+leaflet+.pdf/6c3df7ec-7f25-4d5f-9ef9-eaebf6e9f0df?version=1.2
[3] In questi termini: Cass. pen. n. 22148/2017.