Registro dei Clienti e misurazione della temperatura: cosa fare per essere a norma?
In moltissimi settori produttivi è stata resa obbligatoria la misurazione della temperatura dei Clienti ed un registro degli stessi. Vediamo quali sono gli adempimenti da adottare.
Con giugno si sta, finalmente, tornando alla riapertura di quasi ogni categoria di attività commerciale. Il filo conduttore sono, ora, gli adempimenti anti-contagio ed il distanziamento sociale. È stato dato ampio margine operativo alle singole Regioni, in base ai propri dati epidemiologici.
Le Ordinanze nn. 555/2020 e 563/2020, di Regione Lombardia, dettano le regole da seguire in azienda per riaprire “in sicurezza”. Analoghi provvedimenti sono stati adottati in tutte le Regioni.
È stata fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei propri Clienti. In caso di ristorazione con consumazione al tavolo, l’adempimento è stato reso obbligatorio.
Per quanto riguarda la ristorazione, palestre, enti di formazione professionale, strutture termali e centri benessere è stato previsto l’obbligo di redigere un registro clienti i cui dati dovranno essere cancellati dopo 14 giorni dall’acquisizione.
Vediamo quali sono gli adempimenti privacy da adottare.
Con il termine dato personale si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, n. 1, GDPR)”.
Invece, per attività di trattamento dati personali si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2, GDPR)”.
Pertanto, il registro dei propri Clienti con l’indicazione del nominativo, e dei vari recapiti di riferimento, costituisce un’attività di trattamento dati personali che come tale deve seguire le prescrizioni del GDPR.
La misurazione della temperatura, al contrario, se non correlata al nominativo del cliente non costituisce un’attività di trattamento dati personali.
Bisognerà, quindi, procedere alla predisposizione di un’Informativa (art. 13 GDPR) da comunicare ai propri Clienti all’atto della compilazione del registro. Il documento potrà essere tranquillamente affisso all’interno dei locali aziendali, purché sia di facile consultazione da parte dei destinatari.
Analogamente sarà necessario aggiornare il Registro delle attività di trattamento dati personali (art. 30 GDPR) con l’indicazione di questo specifico trattamento.
Precisiamo, infine, che trattandosi di obblighi previsti dall’attuale normativa emergenziale non sarà necessario acquisire il consenso del Cliente per questo specifico trattamento, ma utilizzare la normativa di riferimento come base giuridica del trattamento (art. 6 GDPR).