Protezione dei dati personali in ambito lavorativo: aggiornamenti al “Decreto Trasparenza”
Con il presente articolo si intende illustrare le principali novità, in materia di protezione dei dati personali dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, di modifica al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (c.d. “Decreto trasparenza”).
I suddetti aggiornamenti prevedono nello specifico per i datori di lavoro, all’interno del nuovo articolo 1-bis, “Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”, qualora tali sistemi dovessero venire adottati durante l’intero ciclo lavorativo, ai fini di:
- assunzione o conferimento dell’incarico,
- gestione o cessazione del rapporto di lavoro,
- assegnazione di compiti o mansioni,
- indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Contestualmente, la normativa ribadisce la necessità, nell’ambito delle suddette fattispecie, di procedere:
- all’aggiornamento di registro dei trattamenti ed analisi dei rischi,
- allo svolgimento di una valutazione d’impatto, con eventuale consultazione preventiva del Garante.
Da una prima lettura non si intravedono dunque particolari novità sostanziali rispetto alle indicazioni già delineate all’interno del GDPR, in linea soprattutto con:
- i principi di accountability e privacy by design,
- i diritti degli interessati, in relazione soprattutto ai processi decisionali automatizzati,
- l’individuazione delle casisitiche in cui è richiesto lo svolgimento di una valutazione d’impatto,
quanto piuttosto una puntualizzazione in un ambito delicato quale può essere quello dei rapporti di lavoro.
Da un punto di vista formale, si segnala invece l’ulteriore obbligo per i datori di lavoro di fornire le suddette informazioni anche “alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale”, non ravvisandosi, tuttavia, dalla lettura della norma, la necessità di acquisire anche un’approvvazione delle informazioni fornite da parte dei suddetti soggetti.