Dal cyberbullismo al licenziamento per giusta causa: quando l’educazione e le regole di convivenza civile rappresentano ancora la best practice in materia di Social
I Social Network sono ormai onnipresenti nelle nostre vite tanto che ormai è comune parlare di “identità digitale”. Vi proponiamo alcuni consigli utili per evitare spiacevoli inconvenienti e disavventure.
Dalle scuole al posto di lavoro i Social Network abbracciano qualsiasi aspetto delle nostre vite. Come è immaginabile non è possibile dare un giudizio totalmente negativo o positivo del fenomeno. Nelle righe che seguono affronteremo alcune problematiche comuni derivanti da un loro utilizzo poco corretto (o poco civile).
Con il termine cyberbullismo si intende: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
La L. n. 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) ha introdotto misure specifiche finalizzate a contrastare il fenomeno, fornendo strumenti ulteriori a tutela del minore.
Il nuovo provvedimento normativo permette direttamente al minore di richiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi per via telematica che possono essere considerati atti di cyberbullismo. La richiesta potrà essere inoltrata direttamente dal minore se ha più di 14 anni o da colui che esercita la responsabilità genitoriale.
In aggiunta, ogni istituto scolastico dovrà individuare fra gli insegnanti un referente che si occupi di coordinare le varie iniziative attivate (in materia di cyberbullismo), avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e dei servizi territoriali. Sarà, invece, responsabilità del dirigente scolastico informare i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti in atti di cyberbullismo dei quali questi venga a conoscenza, nonché attivare “adeguate azioni di carattere educativo”.
Per comprendere la reale portata del fenomeno, da un sondaggio diffuso dall’UNICEF e dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Violenza contro i Bambini, un giovane su tre in trenta paesi ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo online, mentre uno su cinque ha riportato di aver saltato la scuola a causa del cyberbullismo e della violenza.
Come emerge dai dati precedentemente riportati il fenomeno ha una portata e diffusione di gran lunga maggiore di quella che si percepisce comunemente, e coinvolge moltissimi minori. Attendiamo ora i primi riscontri applicativi della nuova disciplina e che impatto avranno sulla vita quotidiana dei minori.
Parallelamente in ambito aziendale, i Social Media costituiscono una grandissima opportunità (soprattutto nel campo del marketing e della pubblicità), ma anche fonte di molteplici imbarazzi.
L’utilizzo dei Social Network durante l’esecuzione della prestazione lavorativa può essere considerato tempo sottratto all’esecuzione del contratto, con le conseguenze ad esso correlate in termini di inadempimento.
In aggiunta la diffusione in rete da parte del dipendente di apprezzamenti negativi o di notizie riservate riguardanti il datore di lavoro può causare notevoli danni all’immagine dell’azienda.
La Giurisprudenza già dal 2001 considera una lunga e ripetuta connessione ad internet durante l’orario di lavoro, qualora non dipenda da necessità connesse alla prestazione lavorativa, giusta causa per il licenziamento del dipendente.
Analogamente, nel caso di commenti dal contenuto ingiurioso sul proprio datore di lavoro vi sarà una violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e buona fede che caratterizzano il contratto di lavoro.
Già dal 2007 il Garante per la protezione dei dati personali aveva fornito delle linee guida in materia di utilizzo di internet e della posta elettronica da parte dei Dipendenti.
Tra le regole più significative veniva consigliata l’adozione di un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente. Si suggeriva di indicare se determinati comportamenti non fossero tollerati rispetto alla “navigazione” in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), quali file potessero essere conservati nella rete interna; in quale misura fosse consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle, oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l´arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall´orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro).
Passando al lato operativo vi forniamo, ora, alcune best practice che possono sempre risultare utili.
In materia di cyberbullismo la prevenzione e la sensibilizzazione dei minori costituiscono tuttora l’unica misura efficace per limitare il fenomeno. Una volta pubblicato un contenuto on line non sarà mai possibile ottenere un oscuramento in tempi celeri, o evitare una diffusione virale di un determinato file. L’unica misura di prevenzione efficace rimane ancor’oggi il non pubblicare o diffondere un determinato contenuto per evitare spiacevoli risvolti negativi.
In campo lavorativo, l’adozione di una policy aziendale finalizzata all’utilizzo dei Social Network correlati all’attività lavorativa costituisce uno strumento efficace per sensibilizzare i dipendenti alla tematica. Tuttavia, come qualsiasi regola aziendale dovrà essere adeguatamente diffusa ai dipendenti i quali dovranno averne un’effettiva conoscenza.
Come già anticipato, l’educazione ed il rispetto del prossimo costituiscono, tuttora, l’unica forma di contrasto efficace dei precedenti fenomeni.