Regione Piemonte: aggiornamenti in merito alla formazione
Il documento, dal titolo “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.”, è stato aggiornato alla seconda edizione e approvato con la D.D. n. 239 del 1 aprile 2014 “Aggiornamento delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013”.
La seconda edizione, che sostituisce integralmente la prima, oltre a presentare piccoli miglioramenti al testo della prima edizione contiene anche un nuovo capitolo relativo alla formazione degli operatori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, regolamentata dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
Riguardo l’individuazione dei soggetti formatori si segnala che se il punto 1 della sezione B dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 riporta l’elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione, nel documento della Regione Piemonte “si definisce un sistema di autorizzazione all’erogazione dei corsi da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori”. Nel documento si fa riferimento ai soggetti formatori che non necessitano di autorizzazione, ai soggetti formatori autorizzati dalla commissione regionale, alle parti sociali, enti bilaterali, organismi paritetici e ai soggetti formatori accreditati.
Inoltre il punto 2.1 della sezione B dell’Accordo Stato-Regioni precisa i requisiti dei docenti che possono essere utilizzati nell’erogazione dei corsi in oggetto: “le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”.
Ciò implica che:
– il modulo giuridico-normativo e il modulo tecnico dovranno essere tenuti da docenti che:
* possano documentare un’esperienza triennale di docenza e di attività professionale nel campo dell’igiene e sicurezza del lavoro (i due tipi di esperienza devono essere posseduti entrambi);
* abbiano conoscenze approfondite, sebbene teoriche, degli argomenti da trattare, in particolare per quanto riguarda gli argomenti previsti nel modulo tecnico.
Il modulo pratico consiste nel mostrare concretamente, con dimostrazioni sul campo, l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, nonché nel far svolgere ai discenti esercitazioni pratiche. Per poter far questo il docente-istruttore deve poter documentare un’esperienza almeno triennale nell’utilizzo pratico delle attrezzature in sicurezza, pur non possedendo necessariamente i requisiti di esperienza formativa e professionale sopra richiamati.
Si raccomanda dunque che il docente dei moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) si coordini con il docente-istruttore del modulo pratico, in modo da garantire il necessario raccordo fra quanto viene fatto nel modulo pratico e ciò che è stato detto nei moduli giuridico-normativo e tecnico.
Riguardo alle procedure per l’erogazione dei corsi il documento si sofferma su un caso particolare.
Nel caso esistano diverse tipologie della stessa attrezzatura (es. PLE su stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori), “chi ottiene l’abilitazione all’uso di una di queste tipologie (es. PLE su stabilizzatori) non dovrà frequentare nuovamente i moduli teorici nel caso volesse ottenere l’abilitazione ad un’altra tipologia (es. PLE senza stabilizzatori), ma solo il relativo modulo pratico. In questo caso il soggetto formatore del modulo pratico dovrà verificare preventivamente il possesso da parte dell’allievo dell’attestato abilitante a una tipologia diversa della stessa attrezzatura e rilasciare un attestato riferito alla tipologia del modulo pratico erogato. In esso dovrà essere riportato nel campo ‘durata’ il totale di ore previsto nell’Accordo per quella tipologia e specificato il numero di ore riconosciute come credito formativo, cioè la somma delle ore dei moduli giuridico-normativo e tecnico”.
Nel documento si riporta anche un esempio: Mario Rossi segue un corso per piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), “frequentando il modulo giuridico-normativo, il modulo tecnico e il modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori. Ottiene quindi l’attestato di cui all’allegato 16 del documento regionale con indicazione della tipologia “su stabilizzatori”. Successivamente, “Mario Rossi vuole ottenere l’abilitazione all’utilizzo di PLE che operano senza stabilizzatori. Egli deve quindi mostrare l’attestato precedentemente ricevuto ad un soggetto formatore che gli riconoscerà l’avvenuta frequenza dei moduli teorici (totale di 4 ore) e gli erogherà solamente il modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore). Al termine di questo modulo Mario Rossi riceverà l’attestato di cui all’allegato 16 del documento della Regione Piemonte con indicazione della tipologia ‘senza stabilizzatori’. In esso sarà indicata una durata di 8 ore, di cui n. 4 ore di credito formativo certificato”.
Un’attenzione particolare è posta anche sull’aggiornamento.
Infatti per mantenere l’efficacia dell’abilitazione all’uso delle specifiche attrezzature “è necessario frequentare, nell’arco di un quinquennio, corsi di aggiornamento della durata minima di quattro ore, di cui almeno tre relative agli argomenti dei moduli pratici. Tale corso può essere effettuato anche in aula e tenuto da un solo docente, con un numero massimo di partecipanti pari a 24”.
Per i corsi di aggiornamento “non è previsto un modello standard di attestato, ma è necessario che sull’attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento: denominazione e firma del soggetto formatore, indicazione dell’attrezzatura, con specifica della tipologia, oggetto del corso di aggiornamento, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso”.
Inoltre il punto 9 della sezione B dell’Accordo Stato-Regioni disciplina il riconoscimento della formazione pregressa e, in particolare, il punto 12 definisce una norma transitoria per coloro che già operano utilizzando le attrezzature.
Dalla lettura combinata dei due punti, nonché dell’articolo 45-bis del DL n. 69 convertito con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (cd. Decreto del Fare) e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 45 del 24 dicembre 2013, “si desume che:
– i lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che successivamente al 12 marzo 2013 vengono incaricati per la prima volta dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell’Accordo stesso;
– i lavoratori del settore agricolo o forestale che successivamente al 22 marzo 2015 verranno incaricati per la prima volta dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell’Accordo stesso;
– i lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che al 12 marzo 2013 erano già incaricati dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo e non avevano seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, devono frequentare i corsi così come previsti nell’Accordo stesso entro il 12 marzo 2015;
– i lavoratori del settore agricolo o forestale che al 22 marzo 2015 saranno già incaricati dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo e non avranno ancora seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, dovranno frequentare i corsi così come previsti nell’Accordo stesso entro il 22 marzo 2017;
– indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell’Accordo;
– analogamente al punto precedente, per i lavoratori del settore agricolo o forestale, sono riconosciuti i corsi effettuati prima del 22 marzo 2015, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell’Accordo. I moduli di aggiornamento previsti alle lettere b) e c) del punto 9.1 dovranno essere frequentati entro l 22 marzo 2017;
I lavoratori del settore agricolo o forestale che possono documentare un’esperienza nell’uso delle attrezzature di almeno due anni precedenti al 22 marzo 2015, sono obbligati a frequentare i soli corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Il primo quinquennio ha comunque scadenza 13 marzo 2017 (cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo), i successivi quinquenni avranno scadenza 12 marzo 2022, 12 marzo 2027 e così via. Le modalità di documentazione dell’esperienza sono descritte nella circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si rimanda”.