La nuova formazione RSPP e ASPP
In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo Stato Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2 del D. Lgs 81/08. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2016 ed è in vigore dal 3 settembre 2016. Il presente accordo va a sostituire integralmente quello del 26 gennaio 2006.
Le modifiche sostanziali introdotte da tale accordo riguardano principalmente l’articolazione degli argomenti formativi dei MODULI A,B , C.
MODULO A
Corso di 28 ore che costituisce il corso di base per la funzione dell’RSPP e di ASPP. E’ propedeutico per l’accesso agli altri moduli ed è consentito l’utilizzo in modalità e-learning.
MODULO B
Corso correlato alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e alle attività lavorative. Deve essere orientato alla risoluzione dei problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio.
Il nuovo accordo prevede un corso comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore che di fatto va ad abolire i moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 , B9 del vecchio accordo stato regioni.
Tale modulo è propedeutico ai moduli di specializzazione chiamati:
– MODULO B-SP1: agricoltura- pesca della durata di 12 ore
– MODULO B-SP2: cave- costruzioni della durata di 16 ore
– MODULO B- SP3: sanità- assistenza sociale della durata di 12 ore
– MODULO B-SP4: chimico- petrolchimico della durata di 16 ore.
MODULO C
Corso RSPP di 24 ore di abilitazione alla funzione di RSPP.
Va subito chiarito che la formazione pregressa, per coloro che hanno già svolto i percorsi previsti dall’accordo del 26 gennaio 2006 e che non cambiano settore produttivo, verrà riconosciuta e non dovrà essere integrata, ma dovrà essere aggiornata periodicamente e trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate ai rischi specifici del settore di appartenenza.
AGGIORNAMENTO
Anche su questo punto sono state fatte delle modifiche sostanziali, soprattutto in relazione al monte ore. Le ore di aggiornamento, previste dal nuovo accordo, aboliscono la suddivisione delle ore sulla base delle diverse classi di attività e risulteranno essere:
– 40 ore nel quinquennio per gli RSPP
– 20 ore nel quinquennio per gli ASPP
Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere eseguito anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, i cui contenuti devono essere coerenti con le tematiche previste dall’Accordo.
DECORRENZA DELL’AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B comune. Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
– dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
– dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.
I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive. (viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).
ATTESTAZIONI
L’accordo prevede che nell’attestato siano riportati:
– Denominazione del soggetto formatore
– Dati anagrafici del partecipante del corso
– Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata
– Periodo di svolgimento del corso firma del soggetto formatore
Viene, inoltre previsto che il Fascicolo del corso deve essere conservato per almeno 10 anni presso la sede del soggetto formatore, contenente: dati anagrafici partecipanti, registro del corso, elenco partecipanti con firme, nominativo e firma del docente, contenuti, ore di inizio e fine e documentazione relativa all’apprendimento.
TITOLO DI STUDI ED ESONERI
L’Accordo infine è andato a rivedere le classi di laurea, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B) andando a individuare ulteriori titoli di studio validi, per un totale di 43 classi di laurea.
Inoltre ha stabilito che il possesso di una certificazione universitaria attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma sono presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso di specializzazione, master o altro i cui contenuti e modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo costituisce titolo di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione previsti (A,B e C).