Interpello: chiarezza sulla modalità di formazione e-learning dei lavoratori
Attraverso l’Interpello n°4 del 21 marzo 2016 “risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori”, Assobiomedica – federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono alle strutture sanitarie italiane dispositivi medici – ha chiesto se fosse possibile per le aziende “erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione (anche se a distanza) tra docenti e discenti”.
Al riguardo nell’Interpello si premette che:
L’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 “stabilisce chiaramente al punto 3 che ‘sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori; […]’.
Ciò premesso la Commissione decide che la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti’”.